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Circolazione stradale – assicurazione obbligatoria – responsabilità civile
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6419
In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora il danneggiato alleghi e documenti, mediante attestazione della compagnia indicata dal responsabile, la mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, risulta assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tal caso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e avuto riguardo alla qualificata sfera di conoscibilità degli operatori professionali del settore assicurativo, grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza RCA, non potendosi esigere dal danneggiato una prova negativa di carattere diabolico circa l'inesistenza di qualunque copertura assicurativa.