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IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026: diritto all'oblio oncologico

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 , di modifica ed integrazione dei Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e41/2018: diritto all’oblio oncologico Con il citato Provvedimento n. 169/2026, IVASS, (a tutela delle persone guarite da una malattia oncologica riconoscendo loro il diritto di non fornire né subire indagini da parte di imprese di assicurazione e distributori - incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari - sulla precedente condizione patologica, con diritto che matura decorsi 10 anni della conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive, ridotto a 5 anni se la patologia sia insorta prima del compimento di 21 anni; è vietato alle imprese e ai distributori acquisire tali informazioni da fonti terze), dà attuazione al diritto all’oblio oncologico nei contratti assicurativi, stabilendo le modalità operative per far sì che le imprese ed i distributori si conformino al divieto di acquisire e utilizzare informazioni su precedenti patologie oncologiche del contraente o dell’assicurato. IVASS ha aggiornato la modulistica precontrattuale intervenendo sui Moduli Unici Precontrattuali (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, nonché sui Documenti Informativi Precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni. È esclusa dall’obbligo di informativa la sola polizza RCA, per la quale l’anamnesi oncologica non rileva ai fini della valutazione del rischio. Le imprese di assicurazione e i distributori hanno l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro lo scorso 10 febbraio 2026.

IVASS - arbitro assicurativo (c.d. AAS)

Con l’avvio dell’Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS, in attuazione dell’art. 187.1 del CAP e del D.M. n. 215/2024, è stato introdotto anche nel settore assicurativo un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie . Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all’Intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell’Intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro. Il ricorso è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante ; se, tuttavia, l’Impresa e/o l’Intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’Impresa e/o dell’Intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet). Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’Impresa e l’Intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Il ricorso all’AAS si configura come condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria , alla stessa stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa (mediazione civile e negoziazione assistita).

Polizza catastrofale (CAT-NAT): obbligo, scadenze e responsabilità in caso di locazione

Normativa di riferimento Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 101, ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizza contro danni da eventi catastrofali. DM MEF 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito modalità, condizioni e massimali delle polizze. D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025 del 27 maggio, ha differito i termini di adempimento in base alle dimensioni dell’impresa. Scadenze per la stipula della polizza obbligatoria Beni coinvolti e chi deve assicurare Oggetto dell’obbligo: beni materiali mutui da imprese (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) come indicato dall’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII, numeri 13 del Codice Civile Imprese agricole (art. 2135 C.c.) escluse dall’obbligo. Responsabilità in caso di locazione Se il proprietario non copre i beni (fabbricati o beni concessi in locazione), il conduttore/affittuario/utilizzatore è obbligato a stipulare la polizza per tali beni. Nel contratto di locazione commerciale/industriale può essere esplicitato chi deve assumersi l’obbligo assicurativo. L’obbligo si applica anche ai beni “non di proprietà” se sono impiegati per l’attività d’impresa e non coperti da altra polizza. Sanzioni Mancata stipula → impedimento o esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. Per le grandi imprese -> periodo di “grazia” di 90 giorni dopo il termine per evitare sanzioni. Grandi imprese 31 marzo 2025 le sanzioni si applicano dopo 90 giorni da questa data se non assicurate. Medie imprese 1 ottobre 2025 Piccole e micro imprese 31 dicembre 2025

Incidenti stradali: con il regolamento IVASS n. 56/2025 entrato in vigore in data 8 aprile 2025 il modulo CAI/CID (la c.d. “constatazione amichevole”) è anche online

Con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 56 del 25 marzo 2025, che concerne la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), le Compagnie Assicurative dall’08.04.2025 ed entro 12 mesi da tale data (di entrata in vigore) saranno obbligate a fornire ai propri clienti strumenti per compilare e inviare la denuncia di sinistro anche online. In particolare, ogni Compagnia Assicurativa dovrà mettere a disposizione dei propri clienti un’app per smartphone o tablet, oppure un sito web o una webapp accessibile da computer, attraverso i quali strumenti sarà possibile compilare il modulo CAI/CID direttamente online, firmarlo con sistemi di autenticazione digitale come SPID o carta d’identità elettronica (CIE) e inviarlo all’assicurazione. Per completare la procedura, sarà necessario avere a disposizione i dati della propria polizza, i dati del veicolo e del conducente, oltre alla documentazione fotografica dell’incidente, se disponibile. IVASS ha in ogni caso deciso di mantenere il valore legale del modulo tradizionale – cartaceo - , che potrà continuare a essere compilato e firmato nella maniera tradizionale (cartacea), rappresentando la nuova modalità online soltanto una modalità aggiuntiva.

Decreto attuativo Legge di Bilancio: obbligo di assicurazione contro le calamità naturali

La legge di Bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive (di tutte le dimensioni e categorie, salvo alcune eccezioni per il settore dell’agricoltura) di stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni). Il Decreto Milleproroghe ha spostato il termine previsto per il 31.12.2024 al prossimo 31.03.2025, nell’attesa del Regolamento Interministeriale. Il Decreto attuativo è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (verosimilmente prevista per fine del corrente mese di febbraio 2025). La Legge prevede che una copertura assicurativa sulle catastrofi naturali è condizione per accedere ad incentivi, ad aiuti o a garanzie pubbliche, anche quelli su prestiti erogate dal fondo per le Piccole Medie Imprese.

Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215: Arbitro assicurativo, procedura e regolamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il  decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06 novembre 2024, n. 215 , con il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo (anche noto come arbitro assicurativo). Il Regolamento, in particolare: determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione definisce i criteri di composizione dell’organo decidente chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’art. 187.1 del  D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) incarica IVASS, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività dell’arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi). Le controversie rimesse all’arbitro assicurativo Vi rientrano le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi: per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 2, c. 1, del codice delle assicurazioni: euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni: euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, c. 5 euro 25.000,00 in tutti gli altri casi. Sono escluse: le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP le fattispecie di cui all’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni (ovvero i grandi rischi)

Le novità sull’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

La recente approvazione del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184  - (G.U. n.290 del 13 dicembre 2023) di recepimento della  direttiva UE 2021/2118  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante la modifica della  direttiva 2009/103/CE , introduce nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi di adeguamento del diritto interno al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della r.c.a. In particolare, la norma contiene la regolamentazione dei seguenti istituti: l’individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato nuova definizione normativa di veicolo e di “uso” dello stesso; estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini; definizione dell’obbligo assicurativo legato alla funzione del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro e non alla sua circolazione; introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all’obbligo assicurativo; previsioni in materia di obbligo assicurativo per gare e competizioni sportive, adeguamento degli importi minimi assicurati e del Preventivatore; introduzione di regole uniformi negli Stati UE in tema di “attestati di rischi; nuove disposizioni in tema di copertura assicurativa del “rimorchio” di un veicolo nuove disposizioni in tema di Solvency delle imprese di assicurazioni operanti in UE e nuova disciplina di liquidazione dei sinistri in caso di solvency delle imprese di assicurazioni. Seguirà sul nostro sito pubblicazione per approfondire questa tematica e vi rinviamo nel caso di Vostro interesse alla relativa lettura.