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Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215: Arbitro assicurativo, procedura e regolamento

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06 novembre 2024, n. 215, con il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo (anche noto come arbitro assicurativo).
Il Regolamento, in particolare:
- determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione
- definisce i criteri di composizione dell’organo decidente
- chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’art. 187.1 del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)
- incarica IVASS, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività dell’arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi).
Le controversie rimesse all’arbitro assicurativo
Vi rientrano le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi:
- per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 2, c. 1, del codice delle assicurazioni:
- euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso
- euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita
- per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni:
- euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, c. 5
- euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
Sono escluse:
- le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada
- le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP
- le fattispecie di cui all’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni (ovvero i grandi rischi)

