
Prassi

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Con l’avvio dell’Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS, in attuazione dell’art. 187.1 del CAP e del D.M. n. 215/2024, è stato introdotto anche nel settore assicurativo un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all’Intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell’Intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro.
Il ricorso è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia.
La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’Impresa e/o l’Intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’Impresa e/o dell’Intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’Impresa e l’Intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Il ricorso all’AAS si configura come condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, alla stessa stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa (mediazione civile e negoziazione assistita).
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