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Bocciata la proposta di congedi paritari: occasione persa o rimandata?

Il parere negativo espresso dalla Commissione Bilancio della Camera sulla proposta di legge A.C. 2228, volta a rendere paritari i congedi tra madri e padri, rappresenta una battuta d’arresto significativa nel percorso verso una più equilibrata condivisione delle responsabilità familiari. La proposta mirava ad aumentare l’indennità di maternità e, soprattutto, a superare la tradizionale asimmetria tra congedi obbligatori di maternità e paternità, introducendo un sistema più equilibrato tra i due genitori. Attualmente il sistema italiano prevede tre strumenti principali: il congedo di maternità obbligatorio, della durata di cinque mesi e retribuito all’80% (spesso elevato al 100% dai CCNL) il congedo di paternità obbligatorio, limitato a dieci giorni retribuiti al 100%; i congedi parentali facoltativi, per un massimo di dieci mesi complessivi tra i genitori (undici se il padre utilizza almeno tre mesi), con indennità progressivamente decrescente tra l’80% e il 30%. La proposta di legge avrebbe modificato il Testo Unico in materia di maternità e paternità, introducendo un congedo di paternità obbligatorio di cinque mesi, fruibile entro i primi diciotto mesi di vita del figlio e interamente retribuito e, contestualmente, stabilizzare l’indennità di maternità al 100%. L’obiettivo dichiarato era quello di favorire un riequilibrio effettivo dei tempi di cura, incentivando la partecipazione dei padri, contribuendo in tal modo a ridurre il divario occupazionale e retributivo di genere. I dati parlano chiaro: solo una minoranza dei padri ricorre agli strumenti esistenti, mentre quasi tutte le madri usufruiscono delle tutele previste. Questa asimmetria si riflette anche sul piano economico, contribuendo alla persistenza dei pregiudizi di genere e le difficoltà delle donne nel mercato del lavoro. La proposta è stata però respinta per ragioni di sostenibilità finanziaria, ma il tema dei congedi paritari è destinato a tornare al centro del dibattito. Il confronto con gli altri Paesi europei appare particolarmente significativo: in molti ordinamenti i congedi sono già strutturati secondo criteri di sostanziale parità tra i genitori, mentre l’Italia continua a mantenere un assetto fortemente sbilanciato. L’esperienza internazionale mostra inoltre come una maggiore partecipazione femminile al lavoro rappresenti non solo un obiettivo di equità sociale, ma anche un fattore di crescita economica e di aumento del prodotto interno lordo. Non possiamo permetterci di perdere un’occasione: garantire tempi di cura equilibrati tra madri e padri non è soltanto una misura di equità sociale, ma un investimento diretto alla crescita economica del Paese.

Elezione del comitato aziendale nelle strutture a matrice

La questione decisa dalla Cassazione tedesca era se i dirigenti nelle cosiddette strutture a matrice, in cui i dirigenti gestiscono i dipendenti in più unità produttive di un'azienda, possano partecipare all'elezione del consiglio di fabbrica in tutti gli stabilimenti. Finora i tribunali regionali non erano d'accordo su questo punto, ma ora la cassazione tedesca ha chiarito la questione con una sentenza di principio. Il diritto di voto segue le integrazioni. Se ce ne sono diverse (come nelle strutture a matrice), è possibile votare più volte. Secondo il BAG, in caso di integrazioni multiple può sussistere anche il diritto di voto multiplo. Il fatto che una persona sia davvero integrata in un'unità produttiva e effettivamente inserita nell'organizzazione lavorativa aziendale dipende poi da una valutazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso. Ricordiamo che in Germania esiste il sistema duale: il consiglio di fabbrica e il sindacato sono entità separate, il comitato aziendale viene eletto interamente e esclusivamente all'interno dell’unità produttiva dai lavoratori, senza interferenza del sindacato.

CCNL dirigenti commercio - il nuovo art. 9 e l’invecchiamento attivo

Con l’Art. 9 del testo contrattuale siglato il 5 novembre scorso, viene prevista la possibilità di stipulare con i dirigenti cessati (per dimissioni o per licenziamento) un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, che preveda l’assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring. La finalità dichiarata dalla norma è il mantenimento della stabilità occupazionale dei dirigenti senior e favorire il ricambio generazionale apicale. Presupposto necessario è che i dirigenti interessati abbiano un'età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all'età pensionabile di vecchiaia. Per essere valido, il contratto deve essere stipulato presso le sedi di Manageritalia o di Confcommercio che controlleranno l’esistenza dei presupposti e vigileranno su eventuali abusi. A tali contratti può essere applicata per una sola volta per ogni dirigente l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 30, commi 1 e 3, del CCNL (quelle legate alle nuove assunzioni o nomine di dirigenti), per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive e contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro. In caso di cessazione anticipata del contratto a termine, per motivi diversi dalla giusta causa, al dirigente spetterà un indennizzo pari alle mensilità cui il dirigente avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza pattuita. La mensilità di riferimento sarà quella di cui all’art. 41, commi 7, 12 e 13, del CCNL, che tiene conto di tutte le disposizioni economiche, normative, previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili, con maturazione di ferie, mensilità supplementari e TFR (la c.d. “mensilità pesante”). Nel caso in cui il contratto sottoscritto sia anche a tempo parziale l'indennità in parola verrà calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.

Ticket di licenziamento: determinati i nuovi valori dal 2026

Con la circolare n. 4 del 28.01.2026  l’INPS ha stabilito il nuovo valore del ticket di licenziamento. Il ticket si calcola applicando il 41% all’importo del massimale NASpI. Posto che l’imposto del massimale NASpI, per il 2026, è di € 1.584,70, il ticket sarà quindi così determinato: € 1.584,70 X 41% = € 649,73 X ogni anno di anzianità (€ 54,14 per ciascun mese), fino ad un importo massimo di € 1.949,19 per i rapporti di durata superiore a tre anni.

Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026

La circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 fornisce le istruzioni applicative sulle novità pensionistiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 . Sintesi dei contenuti principali Proroga APE Sociale L’APE sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2026 . Restano invariati i requisiti (ad esempio 63 anni e 5 mesi di età e condizioni di accesso). Compatibilità con redditi da lavoro solo per lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 € annui . Domande presentabili fino al 30 novembre 2026 . Maggiorazione sociale sulle pensioni Aumento di 20 € mensili dell’incremento della maggiorazione sociale. Aumento di 260 € annui del limite di reddito per avere diritto al beneficio. Adeguamento riconosciuto automaticamente ai beneficiari già in pagamento. Incentivo al posticipo del pensionamento Estensione dell’incentivo a chi matura entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Consente ai lavoratori dipendenti che restano al lavoro di ottenere in busta paga la quota contributiva a loro carico. Abrogazione norma sulla previdenza complementare Eliminata la possibilità di usare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta per la pensione nel sistema contributivo. Misure non prorogate (chiarimento implicito) Non prorogate: pensione anticipata Opzione Donna pensione anticipata flessibile Quota 103 Restano valide solo per chi aveva maturato i requisiti negli anni precedenti.

M.E.F.: atto di indirizzo sulle politiche fiscali 2026-2028

L’Atto di Indirizzo sulle politiche fiscali per il triennio 2026-2028, firmato il 25 febbraio 2026 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, pone l’attenzione sulle materie della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale per il contrasto all'evasione, della riforma del Catasto e dei controlli mirati (anche sul cd. Superbonus), ponendo il contribuente al centro con servizi più efficienti e definendo le priorità strategiche per l'Amministrazione Finanziaria per il prossimo triennio, in continuità con le riforme strutturali dell'IRPEF e del cuneo fiscale avviate in precedenza. Qui sotto i punti chiave: contrasto all'evasione: uso intensivo dell’Intelligenza Artificiale ed interoperabilità delle banche dati per ridurre il tax gap; catasto e controlli: focus sulla revisione catastale e sulle verifiche approfondite sul cd. Superbonus 110%; la lotta contro gli immobili irregolari poggerà su una nuova “ Anagrafe dei titolari ”, il censimento fiscale dei proprietari che potrà servire anche per “ attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare ”; compliance e servizi: miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente, con semplificazione delle procedure; allargamento delle funzionalità del “ cassetto fiscale ” (il contenitore telematico che in area riservata conserva tutti i dati su dichiarazioni, versamenti e comunicazioni inviate ai contribuenti); riforma del contenzioso: digitalizzazione delle udienze e velocizzazione dei processi tributari; focus geografico/settoriale: controlli mirati sulle imprese con attività internazionale ed esterovestizione.

IVASS - arbitro assicurativo (c.d. AAS)

Con l’avvio dell’Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS, in attuazione dell’art. 187.1 del CAP e del D.M. n. 215/2024, è stato introdotto anche nel settore assicurativo un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie . Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all’Intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell’Intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro. Il ricorso è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante ; se, tuttavia, l’Impresa e/o l’Intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’Impresa e/o dell’Intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet). Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’Impresa e l’Intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Il ricorso all’AAS si configura come condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria , alla stessa stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa (mediazione civile e negoziazione assistita).

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026: diritto all'oblio oncologico

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 , di modifica ed integrazione dei Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e41/2018: diritto all’oblio oncologico Con il citato Provvedimento n. 169/2026, IVASS, (a tutela delle persone guarite da una malattia oncologica riconoscendo loro il diritto di non fornire né subire indagini da parte di imprese di assicurazione e distributori - incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari - sulla precedente condizione patologica, con diritto che matura decorsi 10 anni della conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive, ridotto a 5 anni se la patologia sia insorta prima del compimento di 21 anni; è vietato alle imprese e ai distributori acquisire tali informazioni da fonti terze), dà attuazione al diritto all’oblio oncologico nei contratti assicurativi, stabilendo le modalità operative per far sì che le imprese ed i distributori si conformino al divieto di acquisire e utilizzare informazioni su precedenti patologie oncologiche del contraente o dell’assicurato. IVASS ha aggiornato la modulistica precontrattuale intervenendo sui Moduli Unici Precontrattuali (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, nonché sui Documenti Informativi Precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni. È esclusa dall’obbligo di informativa la sola polizza RCA, per la quale l’anamnesi oncologica non rileva ai fini della valutazione del rischio. Le imprese di assicurazione e i distributori hanno l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro lo scorso 10 febbraio 2026.

Divieto di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del dipendente

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 24 febbraio 2026 , è intervenuto in via d’urgenza, disponendo nei confronti di un'azienda, la limitazione definitiva del trattamento dei dati raccolti, in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservati fino a 10 anni dalla sua cessazione, attraverso una piattaforma collegata al sistema di rilevazione delle presenze. A seguito di colloqui con i lavoratori subito dopo il loro rientro da un periodo di assenza venivano annotati sulla piattaforma informazioni relative a specifiche patologie sofferte (sindrome di Crohn, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla adesione agli scioperi e alla partecipazione alle attività sindacali (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a dati personali di tipo familiare e privato. Tutto ciò in violazione della normativa che vieta al datore di lavoro di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del dipendente. Il Garante ha anche imposto, inoltre, di interrompere il trattamento dei dati raccolti attraverso quattro telecamere posizionate in prossimità di bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori. Con lo stesso provvedimento, ha infine vietato il trattamento dei dati utilizzati in modo illecito tramite la piattaforma, nel caso sia utilizzata negli altri centri logistici della società in Italia con modalità analoghe a quanto accertato.

In attivo il decreto legislativo di attuazione delle Direttive UE 2024/1499 e 2024/1500 riguardanti il pari trattamento delle persone

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024 , sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Il provvedimento recepisce la disciplina europea armonizzando il quadro normativo interno con gli standard minimi fissati dal diritto dell’Unione, introduce requisiti vincolanti di indipendenza, autonomia e adeguatezza delle risorse per gli organismi nazionali competenti nel contrasto alle discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Inoltre, stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento. Il decreto prevede l’istituzione di un nuovo Organismo per la parità , configurato quale autorità amministrativa indipendente, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, che opererà senza vincoli di subordinazione o gerarchia a decorrere dal 1° gennaio 2027. (Fonte: www.governo.it Consiglio dei Ministri)