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CCNL dirigenti commercio - il nuovo art. 9 e l’invecchiamento attivo

Pubblicato il 18 febbraio 2026
Uomo in giacca e cravatta ripreso di spalle in controluce, in piedi davanti a una grande finestra con veneziane

Con l’Art. 9 del testo contrattuale siglato il 5 novembre scorso, viene prevista la possibilità di stipulare con i dirigenti cessati (per dimissioni o per licenziamento) un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, che preveda l’assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.

La finalità dichiarata dalla norma è il mantenimento della stabilità occupazionale dei dirigenti senior e favorire il ricambio generazionale apicale.

Presupposto necessario è che i dirigenti interessati abbiano un'età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all'età pensionabile di vecchiaia.

Per essere valido, il contratto deve essere stipulato presso le sedi di Manageritalia o di Confcommercio che controlleranno l’esistenza dei presupposti e vigileranno su eventuali abusi.

A tali contratti può essere applicata per una sola volta per ogni dirigente l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 30, commi 1 e 3, del CCNL (quelle legate alle nuove assunzioni o nomine di dirigenti), per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive e contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.

In caso di cessazione anticipata del contratto a termine, per motivi diversi dalla giusta causa, al dirigente spetterà un indennizzo pari alle mensilità cui il dirigente avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza pattuita.

La mensilità di riferimento sarà quella di cui all’art. 41, commi 7, 12 e 13, del CCNL, che tiene conto di tutte le disposizioni economiche, normative, previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili, con maturazione di ferie, mensilità supplementari e TFR (la c.d. “mensilità pesante”).

Nel caso in cui il contratto sottoscritto sia anche a tempo parziale l'indennità in parola verrà calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.