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Assicurazione contro i danni – polizza condominiale

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 giugno 2026, n. 22300

In tema di assicurazione contro i danni, qualora la polizza preveda una categoria generale di rischi indennizzabili (es. "danni da acqua") e l'assicuratore opponga una clausola di delimitazione del rischio che esclude, come "rischio non compreso", specifiche ipotesi (es. danni da usura o vetustà), tale clausola integra un fatto impeditivo del diritto all'indennizzo e costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicuratore, che se ne avvalga, è gravato del duplice onere di provare sia l'esistenza e il contenuto della clausola, sia il concreto ricorrere dei presupposti per la sua operatività, potendo l'assicurato limitarsi a dimostrare il titolo (polizza) recante la generale previsione di copertura del rischio.

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