Nello scorso
mese di ottobre una sentenza della Corte di Strasburgo ha avuto particolare
risonanza mediatica.
Il caso
all'origine della pronuncia (sentenza 17 ottobre 2019 sui ricorsi 1874/13 e
8567/13) risale al 2009, quando il direttore di un supermercato spagnolo in
provincia di Barcellona, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e
vendite e una rilevante perdita negli incassi nell'arco di cinque mesi (circa
82mila euro), decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso, sia
visibili (alle uscite) che nascoste (puntate sulle casse).
Le videoriprese
portarono alla luce una serie di furti di merci da parte del personale e,
conseguentemente, al licenziamento per motivi disciplinari di diversi cassieri
o addetti alle vendite.
Alcuni di questi
dipendenti, nonostante il Tribunale nazionale avesse dichiarato legittimo il
recesso, hanno adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per fare accertare
la lesività dei loro diritti visto che non erano stati informati
preventivamente della sorveglianza.
Per i giudici
della Corte europea invece non vi era stata alcuna violazione nei loro
confronti in quanto i Giudici delle corti spagnole chiamati a decidere la
legittimità dei licenziamenti avevano «attentamente bilanciato» i diritti dei
dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro, effettuando un
esame approfondito delle ragioni della videosorveglianza. E la mancata notifica
preventiva dell’installazione delle telecamere, nonostante sia prevista
dalle norme interne iberiche, era da ritenersi giustificata dal «ragionevole
sospetto» di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica
subita dal supermercato a causa dei furti.
La Corte deliberava così che un datore di
lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza
avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo
stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti,
senza che tutto ciò costituisca violazione del diritto alla privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato
un comunicato stampa in data 17.10.19 a commento della pronuncia. Si legge che:
"La
sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte
giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma
però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di
legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.
L'installazione
di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile
dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano
determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti
commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di
ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere
erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile
ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate
soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La
videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a
fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio temporali tali da
limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque
diventare una prassi ordinaria.
Il
requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi,
siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e
non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui
"funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre
più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà
e tecnica, garanzie e doveri
".