Vai al contenuto principale
Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22368

Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – onere della prova

In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno – sia patrimoniale sia non patrimoniale – non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato; tuttavia, esso può essere dimostrato anche per presunzioni, potendo desumersi, tra l'altro, dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego o la mancata concessione di finanziamenti richiesti, quali indizi del peggioramento dell'affidabilità creditizia e della maggiore difficoltà di accesso al credito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13351

Danno da allagamento – Responsabilità civile per danni da cose in custodia

In tema di danno da allagamento, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque reflue ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato che abbia assunto in gestione, senza riserve, l'infrastruttura fognaria e le sue pertinenze (caditoie, griglie, collettori), in forza del potere di governo, controllo e manutenzione da lui concretamente esercitato sulla cosa, a prescindere dalla proprietà degli impianti e dall'eventuale distinzione tra acque nere e meteoriche, quando queste ultime confluiscano nel medesimo sistema di collettamento.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 aprile 2026, n. 11646

Responsabilità civile – sinistri stradali cagionati da fauna selvatica – Onere della prova

In tema di sinistri stradali cagionati da fauna selvatica, il danno è imputabile alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c.; grava tuttavia sul danneggiato l'onere di provare in modo rigoroso l'esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento dell'animale e della condotta di guida, non essendo sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata o del mero impatto tra veicolo e animale. In difetto di tale prova positiva e certa, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure parzialmente.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 16 aprile 2026, n. 9720

Contratto di trasporto merce – Responsabilità del vettore – Liquidazione del danno risarcibile

In tema di responsabilità del vettore per perdita della merce, il danno risarcibile va liquidato, ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna, con esclusione di ulteriori criteri di liquidazione fondati sul danno emergente e sul lucro cessante del mittente o del destinatario. A tal fine, in mancanza di tariffe o listini ufficiali, il giudice può desumere il valore della merce dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario e dalle correlate note di credito, gravate dal furto, costituendo esse idonea prova presuntiva del prezzo di mercato praticato nei normali rapporti tra imprenditori.


Responsabilità civileSpese giudiziali – responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. – lite temeraria – presupposti – condotte processuali – abuso del processo – sussistenza malafede e colpa grave

Sentenza n. 166/2026, Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione prima Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Claudia De Martin – Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

“Sussista la malafede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o comunque la colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) degli appellanti nell’aver protratto il contenzioso in appello nei confronti dell’appellato con una condotta processuale che integra l’abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande infondate, essendovi plurimi riscontri che gli appellanti avessero piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni avendo omesso di produrre la prima memoria ex art. 183 comma 6 avendo il Tribunale ben chiarito tutte le preclusioni istruttorie in cui era incorsi e le conseguenze di dette mancate attività processuali sulle domande proposte”.

Gli appellanti hanno agito con colpa grave abusando dello strumento dell’appello, sia per la assoluta chiarezza della sentenza di prime cure in punto di preclusioni istruttorie, della statuizione sulla domanda di nullità resa sul principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8230/2019, sia per aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo giudice con riguardo alle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo fondantesi sulle mancate allegazioni”

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, d’ufficio, ha ritenuto integrata la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando la mala fede e, comunque, la colpa grave degli appellanti e configurando un abuso del processo nella proposizione dell’appello, in quanto:

  • è stato proposto nonostante la mancata produzione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e sebbene il Tribunale avesse chiarito tutte le preclusioni in cui gli stessi erano incorsi a causa della mancata proposizione di tale memoria;
  • la sentenza di primo grado era caratterizzata da particolare chiarezza argomentativa sia in ordine alle preclusioni istruttorie maturate, sia con riguardo alle ragioni di rigetto delle domande proposte.

Per tale motivo, la Corte d’Appello ha condannato gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, di una somma determinata equitativamente nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali, diminuita del 50%, valorizzando congiuntamente i profili dell’abuso del processo, del valore della causa, della sua complessità e della sua durata, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sentenza, 22 febbraio 2026, n. 3919

Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa

Non è l’assicuratore a dover provare l’ignoranza, ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c..


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2363

Circolazione stradale – colpa

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.


Responsabilità civileTribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 14 gennaio 2026, n. 565

Responsabilità civile– danni da cose in custodia

La responsabilità per danni causati da cose in custodia non presuppone necessariamente un'azione negligente del custode (configurandosi come responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo mediante la prova del caso fortuito), avendo l'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia.

Eventi causati dalla condotta imprudente del danneggiato possono interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode, potendo quest’ultimo liberarsi dimostrando che l'evento è stato imprevedibile e inevitabile (perciò configurante il caso fortuito), anche a causa della condotta del danneggiato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 26 dicembre 2025, n. 34217

Diritti della personalità – Responsabilità civile - Illecito trattamento dei dati personali

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen., "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", apposta su uno dei provvedimenti indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande - ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria - continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio ed i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 5 dicembre 2025, n. 31842

Risarcimento – condotta del sanitario e fattore naturale preesistente o concorrente

In materia di risarcimento del danno, qualora la produzione di un evento dannoso sia riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e di un fattore naturale preesistente o concorrente (come una pregressa situazione patologica del danneggiato non legata alla condotta del sanitario da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, tenendo conto delle prestazioni patologiche del danneggiato. Tuttavia, nella quantificazione del risarcimento, il giudice deve distinguere le conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c., imputando al sanitario solo quelle e non anche le conseguenze determinate dal fortuito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 novembre 2025, n. 31209

Risarcimento dei danni da incidente sul lavoro – responsabilità per cose in custodia

La Suprema Corte afferma, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del proprietario di un capannone industriale per grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno e determinato dalla mancata adozione delle opportune misure di sicurezza, ricordando in proposito come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U. 20943/2022)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31191

Circolazione stradale – Sinistro – Onere della prova in capo al conducente dell’automezzo per esclusione della responsabilità civile

La Suprema Corte afferma che, in base a un costante orientamento giurisprudenziale, l'osservanza formale delle norme di prevenzione non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del conducente dell'automezzo, il quale deve dimostrare, in concreto, di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (v. per esempio Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025; Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9856).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31167

Responsabilità civile del custode – concorso di colpa ovvero colpa esclusiva del danneggiato

La Suprema Corte afferma che la circostanza che il danneggiato abbia tenuto una condotta, benché non consentita, tutt'altro che imprevedibile (tanto da essere stata posta a base di normative specifiche volte a prevenirla) non inficia, in applicazione degli approdi della Corte di Cassazione sulla sufficienza della colpa del danneggiato ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode (per tutte, v. Cass. n. 2376/2024 e Cass. n. 21065/2024), la correttezza della conclusione della Corte territoriale circa l'elisione del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro, proprio e appunto in dipendenza dell'accertamento dell'esclusiva efficacia causale di quella colposa condotta, a fronte dell'altro accertamento di fatto del regolare funzionamento del meccanismo.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 novembre 2025, n. 29760

Responsabilità civile per danni da cose in custodia -valutazione della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, valutata in relazione al grado di incidenza causale sull'evento dannoso, deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela; tanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con l'adozione delle cautele normalmente attese, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a recidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 ottobre 2025, n. 28272

Ricorso incidentale – giudizio di legittimità – Responsabilità civile e risarcimento dei danni da sinistro

In presenza di motivi di ricorso incidentale che impongono un riesame della dinamica del sinistro e dei correlati profili di responsabilità, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di appello in diversa composizione per il nuovo esame dell'intera vicenda, compresi i profili di responsabilità e la parametrazione dei danni.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27923

Richiesta di risarcimento dei danni a seguito di lesione accidentale in spogliatoio scolastico – presupporti per la sussistenza della responsabilità

La Suprema Corte afferma che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico dell’M.I.U.R.– viene in rilievo, innanzitutto, "l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica" (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che "il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza", e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere" (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 17 ottobre 2025, n. 27756

Danni in materia civile e penale – Liquidazione e valutazione – Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La cessazione degli effetti penali dovuti all'abolitio criminis non implica la dissoluzione delle statuizioni civili correlate all'illecito originario. Anche se depenalizzato, un comportamento già definitivamente accertato come illecito penale può costituire fonte di responsabilità civile, pur rimanendo disciplinarmente o contabilmente scorretto e configurabile come fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Il giudice civile, investito della questione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è tenuto ad effettuare una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice penale.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27479

Responsabilità extracontrattuale – rilevanza civilistica delle prove assunte in sede penale

In un incidente mortale avvenuto all’interno di un parco giochi, la Corte di Cassazione ha ammesso la rilevanza delle prove penali nel processo civile (ed in particolare riconoscendo primaria importanza alla prova testimoniale), mancando nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.