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Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa
Cassazione Civile, Sentenza, 22 febbraio 2026, n. 3919
Non è l’assicuratore a dover provare l’ignoranza, ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.
Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c..