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Responsabilità sanitaria – perdita feto
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”