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Cessazione e IndennitàCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 27 aprile 2026, n. 11223

Recesso dell’agente: non vi è l’obbligo di motivazione immediata

Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità di mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso del lavoratore o dell'agente.


Contratto di agenziaCassazione, Sezione Lavoro, sentenza, 20 gennaio 2026, n. 1253

Agenzia e procacciamento di affari - differenze

La esclusione del carattere della stabilità fa venire meno qualunque possibilità di configurare il contratto concluso fra le parti in termini di agenzia in senso tecnico-giuridico; caratteri distintivi del contratto di agenzia sono proprio l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.


Contratto di agenziaCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2026, n. 1248

Contratto di agenzia – variazioni unilaterali – solo in diminuzione

Nel contratto di agenzia, non sono ammesse variazioni unilaterali da parte della società preponente che comportino l'aumento del lavoro richiesto all’agente.

La società preponente, pertanto, può prevedere unilateralmente solo riduzioni meramente quantitative dell'estensione territoriale dell'incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni, altrimenti si finirebbe per introdurre una disciplina permissiva delle variazioni unilaterali in aumento in mancanza di qualsiasi regolamento negoziale.


ProvvigioniCassazione, Sezione Lavoro, sentenza, 20 gennaio 2026, n. 1251

Agenzia – onere della prova

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere, anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..


Contratto di agenziaCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2026, n. 1226

Contratto di agenzia – risarcimento dei danni per insoluto del cliente - esclusione

Il patto che pone il rischio dell'insoluto del cliente a carico dell'agente è nullo perché in frode alla legge, anche nel caso in cui sia pattuito in favore dell’Agente un compenso superiore.

La Cassazione ha ricordato che la legge vieta esplicitamente gli accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell'agente per le obbligazioni assunte dai clienti, in quanto l'agente deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l'inadempimento dei terzi.


ProvvigioniCassazione, Sez. Lav., Sentenza, 25 settembre 2025, n.26190

Agente di commercio – storno di provvigioni - limiti

Nel rapporto di agenzia, lo storno delle provvigioni corrisposte in misura superiore a quella pattuita fra agente e preponente, è legittimo se gli storni sono connessi alla mancata esecuzione del contratto fra preponente e cliente, ma non sono mentre non è possibile se il contratto tra preponente e terzo non ha avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.


Contratto di agenziaCassazione, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 25367

Contratto di agenzia: la forma scritta è requisito per la prova del contratto e non della sua validità

In tema di agenzia la forma scritta è requisito per la prova e non per la validità del contratto ed il requisito formale è integrato non soltanto dal documento contrattuale ma da qualunque atto dal quale sia desumibile il rapporto esistente tra preponente ed agente. La prova scritta può essere costituita dalle fatture emesse dall'agente per le provvigioni maturate, quando le fatture rappresentino tacita accettazione di misure provvisionali diverse da quelle originariamente pattuite, con pacifica protratta applicazione delle nuove previsioni provvigionali e quindi con prova inequivoca per facta concludentia, di conoscenza ed accettazione di entrambe le parti della nuova regolazione del rapporto. Irrilevante la mancata sottoscrizione di nuova pattuizione contrattuale.


Cessazione e IndennitàCorte di Cassazione Civile, Sez. L., 26 settembre 2023, n. 27384

Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa – Scioglimento del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie

La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento di diritto del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 e 72 della L. fall. L’esercizio provvisorio dell’azienda non determina ipso iure lo scioglimento del rapporto.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. Lav., 2 agosto 2023, n. 23547

Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. Lav., 17/05/2023, n.13528

L'agente alla cessazione del rapporto di agenzia non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. II, 31 marzo 2023, n.9064

L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione non è soddisfatto dal fatto che il preponente non ha adempiuto agli obblighi informativi

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Poiché il diritto dell’agente alla provvigione scaturisce dagli affari conclusi per il tramite dell’agente, è necessari che questi indichi, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite. Tale prova non può nemmeno essere assolta con la mera produzione degli ordini accolti.


Agenti di commercioCorte Giustizia UE Sez. III, 23/03/2023, n. 574

Nell'indennità devono essere ricomprese le provvisioni che avrebbe percepito dopo l'estinzione del contratto

L'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.