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Agenti di commercioCassazione Civile Sez. Lav., 2 agosto 2023, n. 23547

Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. Lav., 17/05/2023, n.13528

L'agente alla cessazione del rapporto di agenzia non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. II, 31 marzo 2023, n.9064

L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione non è soddisfatto dal fatto che il preponente non ha adempiuto agli obblighi informativi

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Poiché il diritto dell’agente alla provvigione scaturisce dagli affari conclusi per il tramite dell’agente, è necessari che questi indichi, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite. Tale prova non può nemmeno essere assolta con la mera produzione degli ordini accolti.


Agenti di commercioCorte Giustizia UE Sez. III, 23/03/2023, n. 574

Nell'indennità devono essere ricomprese le provvisioni che avrebbe percepito dopo l'estinzione del contratto

L'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.