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L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione non è soddisfatto dal fatto che il preponente non ha adempiuto agli obblighi informativi
Cassazione Civile Sez. II, 31 marzo 2023, n.9064
In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Poiché il diritto dell’agente alla provvigione scaturisce dagli affari conclusi per il tramite dell’agente, è necessari che questi indichi, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite. Tale prova non può nemmeno essere assolta con la mera produzione degli ordini accolti.