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Contratto di agenziaCassazione, Sezione Lavoro, sentenza, 20 gennaio 2026, n. 1253

Agenzia e procacciamento di affari - differenze

La esclusione del carattere della stabilità fa venire meno qualunque possibilità di configurare il contratto concluso fra le parti in termini di agenzia in senso tecnico-giuridico; caratteri distintivi del contratto di agenzia sono proprio l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.


Contratto di agenziaCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2026, n. 1248

Contratto di agenzia – variazioni unilaterali – solo in diminuzione

Nel contratto di agenzia, non sono ammesse variazioni unilaterali da parte della società preponente che comportino l'aumento del lavoro richiesto all’agente.

La società preponente, pertanto, può prevedere unilateralmente solo riduzioni meramente quantitative dell'estensione territoriale dell'incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni, altrimenti si finirebbe per introdurre una disciplina permissiva delle variazioni unilaterali in aumento in mancanza di qualsiasi regolamento negoziale.


Contratto di agenziaCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2026, n. 1226

Contratto di agenzia – risarcimento dei danni per insoluto del cliente - esclusione

Il patto che pone il rischio dell'insoluto del cliente a carico dell'agente è nullo perché in frode alla legge, anche nel caso in cui sia pattuito in favore dell’Agente un compenso superiore.

La Cassazione ha ricordato che la legge vieta esplicitamente gli accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell'agente per le obbligazioni assunte dai clienti, in quanto l'agente deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l'inadempimento dei terzi.


Contratto di agenziaCassazione, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 25367

Contratto di agenzia: la forma scritta è requisito per la prova del contratto e non della sua validità

In tema di agenzia la forma scritta è requisito per la prova e non per la validità del contratto ed il requisito formale è integrato non soltanto dal documento contrattuale ma da qualunque atto dal quale sia desumibile il rapporto esistente tra preponente ed agente. La prova scritta può essere costituita dalle fatture emesse dall'agente per le provvigioni maturate, quando le fatture rappresentino tacita accettazione di misure provvisionali diverse da quelle originariamente pattuite, con pacifica protratta applicazione delle nuove previsioni provvigionali e quindi con prova inequivoca per facta concludentia, di conoscenza ed accettazione di entrambe le parti della nuova regolazione del rapporto. Irrilevante la mancata sottoscrizione di nuova pattuizione contrattuale.