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Contratto di agenzia – variazioni unilaterali – solo in diminuzione
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2026, n. 1248
Nel contratto di agenzia, non sono ammesse variazioni unilaterali da parte della società preponente che comportino l'aumento del lavoro richiesto all’agente.
La società preponente, pertanto, può prevedere unilateralmente solo riduzioni meramente quantitative dell'estensione territoriale dell'incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni, altrimenti si finirebbe per introdurre una disciplina permissiva delle variazioni unilaterali in aumento in mancanza di qualsiasi regolamento negoziale.