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Contratto di trasporto merce – Responsabilità del vettore – Liquidazione del danno risarcibile

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 16 aprile 2026, n. 9720

In tema di responsabilità del vettore per perdita della merce, il danno risarcibile va liquidato, ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna, con esclusione di ulteriori criteri di liquidazione fondati sul danno emergente e sul lucro cessante del mittente o del destinatario. A tal fine, in mancanza di tariffe o listini ufficiali, il giudice può desumere il valore della merce dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario e dalle correlate note di credito, gravate dal furto, costituendo esse idonea prova presuntiva del prezzo di mercato praticato nei normali rapporti tra imprenditori.