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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 22 ottobre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7216

Assicurazione contro danni a cose (furto di autovettura) – onere probatorio ex art. 2697 c.c

In tema di assicurazione contro i danni, è onere dell'assicurato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. La denuncia del furto, sebbene sia un atto pubblico, non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, ma deve essere valutata nel contesto delle complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio.

La Corte di Cassazione afferma, infatti, che “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01)” e che “"la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01, nello stesso senso, con riferimento proprio all'ipotesi della denuncia di furto, si veda, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637, non massimata; parimenti, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n. 23292, anch'essa non massimata)”, affermando che “in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista "una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01).”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 03 febbraio 2025) del 10 marzo 2025, n. 6373

Assicurazione della responsabilità civile – danni da cose in custodia – concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c

Ai fini dell’operatività della garanzia per la R.C. Auto, per “circolazione su aree equiparate alle strade” va intesa la circolazione in ogni spazio ove il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La Suprema Corte rammenta, infatti, come le “Sezioni Unite di questa Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.” e che “Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza n. 21983 del 2021).”, dovendosi ricordare che “la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723).”.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. II, 02/04/2024, n.8647

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna al risarcimento del danno dell'appaltatore e del direttore dei lavori

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l'inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l'azione rivolta ad ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all'art. 1453 c.c., e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l'appaltatore.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 28/03/2024, n.8371

Risarcimento del danno per spese di futura assistenza medica ad un soggetto invalido

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce «de die in diem», per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 27/03/2024, n.8306

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore progettato ed omologato per circolare con il solo conducente incide nella determinazione del sinistro quale comportamento colposo del soggetto leso

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso, per cui, in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra. Ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro è, quindi, necessario, tenere in considerazione la condotta colposa del leso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 23/03/2024, n.7913

Contratto di assicurazione - Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio

In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 21/03/2024, n.7715

Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni autoinflitti dagli allievi e il nesso causale per il risarcimento

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ricade nell'ambito della responsabilità contrattuale. Ciò comporta che l'istituto ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo durante la prestazione scolastica. Inoltre, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento inadempiente dell'istituto e il danno subito, applicando il regime probatorio dell'art. 1218 c.c.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14/03/2024, n.6829

Sinistro stradale con pluralità di danneggiati – Risarcimento dovuto superiore alle somme assicurate

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.


Risarcimento danniCorte Costituzionale, 07/03/2024, n.35

Sollevata questione di legittimità costituzionale sul blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per

Va sollevata questione di legittimità dell'art. 10-bis, comma 6, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, nella parte in cui dispone il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale, atteso che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo del tutto ingiustificato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del relativo servizio, dovendosi escludere che sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica.


Risarcimento danniCassazione Civ., Sez. III, 05/03/2024, n. 5922

Responsabilità medica: la regola del “più probabile che non” – Gli oneri probatori a carico del paziente

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Nel caso di lesioni occorse ad un paziente in seguito all’errata esecuzione dell’anestesia nell’ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la Cassazione ha cassato la pronuncia di merito che rigettava la domanda di parte attrice sull’erroneo presupposto che competesse a quest’ultimo l’onere di provare la condotta imperita del medico, omettendo di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova forniti dall’attore e in punto di ATP (Accertamento tecnico preventivo), che individuavano una relazione probabilistica tra la manovra anestetica e i postumi neurologici ed ortopedici riportati.


Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione U, Civile – Ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5441

Danno da responsabilità precontrattuale in materia di appalto – Giurisdizione

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Trattasi, infatti, di domanda afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromíca, nella quale viene denunciata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, il giudice ordinario è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione non sia stata conseguente ad un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi pubblici, ma soltanto occasionata da questo.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22/02/2024, n.4756

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, deve provare l'esistenza della clausola che delimita il rischio

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 05/02/2024, n.3245

Sospensione della patente per guida in stato di ebrezza – Artt. 186, comma 2, lett. b) e 223 Codice della strada - Certificato di idoneità alla guida

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista all’art. 223 CdS, in seguito all’accertamento di violazione di cui all’art. 186-bis Cds (superamento tasso alcolemico di 1,5 g/l), costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato. Si tratta, cioè, di misura cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, con lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l’acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

L’imposizione della visita medica non è, per cui, prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 01/02/2024, n.3022

Legittimità della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente – Opposizione alla sanzione amministrativa - Art. 196-bis, comma 2 Codice della Strada – Patente e decurtazione punti

L’organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, ovvero dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, o ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei menzionati ricorsi. Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente al momento dell’infrazione, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si avrà perdita di punteggio, né sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell'accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo. È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 [...], secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1992

L'obbligo del conducente di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita durante l'uscita da laterale o da area privata, con particolare attenzione alla visuale nei due sensi di marcia

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da una area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la visuale libera della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e deve astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità di tempestivo avvistamento dei veicoli che sopraggiungono sulla strada principale.


Diritto assicurativoCorte giustizia UE Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 227

Se una patente di guida è stata rilasciata regolarmente dopo accurate visite non sono necessari altri documenti che attestino l'idoneità psicologica del conducente

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607

Nella determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa va ricompresa non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi

L’ampiezza della retribuzione media, ossia dell’attività lavorativa precedente svolta, costituisce la base di calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa. Essa deve essere tale da comprendere non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi, che non possono essere preventivamente precisati. La determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata, infatti, in via prognostica. Solo in tali termini si può ritenere effettivo il principio di integralità del risarcimento.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 11/01/2024, n.1261

La clausola che delimita il rischio garantito nel contratto di assicurazione della vita non rientra nella tutela del consumatore contro le clausole abusive

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto, non rientrando nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in quanto l'art. 34 c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.


Risarcimento danniCorte d'Appello Napoli, Sezione 9, Civile – Sentenza del 2 gennaio 2024 n. 5

Risarcimento del danno conseguente ad eventi atmosferici

In tema di risarcimento danni, il risarcimento dei danni causati da eventi atmosferici prevede due condizioni ovverossia che gli effetti dannosi siano riscontrabili su una pluralità di edifici o proprietà circostanti e che, in caso di danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato, l'acqua sia penetrata a causa di rotture, brecce o lesioni causate dalla violenza degli eventi atmosferici.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile, Sez. III – Ordinanza 29 novembre 2023 n. 33276

Danno non patrimoniale da cancellazione o ritardo aereo – La lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo.


Risarcimento danniCorte d'Appello Cagliari, Sez. II Civile, sentenza 15 novembre 2023 n. 355

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Accertamento della responsabilità civile per colpa di uno dei conducenti - Mancanza di superamento della presunzione del concorso di colpa

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Dovrà quindi essere accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.


Diritto assicurativoGarante Privacy, provvedimento 26.10.2023

Assicurazione sulla vita – possibilità per gli eredi di conoscere i beneficiari

Con provvedimento del 26 ottobre 2023, il Garante per la protezione dei dati chiarisce che gli eredi o i chiamati alla eredità possono presentare alle assicurazioni istanza di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza a lui intestata da parte del defunto/de cuius (ovviamente in vita) al fine di conoscerne l’identità, purché dimostrino due requisiti: un titolo/qualità/legittimità successoria e di avere pendente una causa ovvero di stare per instaurarla giudizialmente.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile, Sez. III – Ordinanza 9 ottobre 2023 n. 28244

Danno patrimoniale e non patrimoniale da viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni – Libertà di autodeterminazione e di movimento

In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137

Ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non esclude di per sé la responsabilità dell'ente custode

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna (caduta in un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa), alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.