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Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore progettato ed omologato per circolare con il solo conducente incide nella determinazione del sinistro quale comportamento colposo del soggetto leso

Cassazione Civile Sez. III, 27/03/2024, n.8306

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso, per cui, in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra. Ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro è, quindi, necessario, tenere in considerazione la condotta colposa del leso.

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