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Responsabilità medica: la regola del “più probabile che non” – Gli oneri probatori a carico del paziente

Cassazione Civ., Sez. III, 05/03/2024, n. 5922

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Nel caso di lesioni occorse ad un paziente in seguito all’errata esecuzione dell’anestesia nell’ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la Cassazione ha cassato la pronuncia di merito che rigettava la domanda di parte attrice sull’erroneo presupposto che competesse a quest’ultimo l’onere di provare la condotta imperita del medico, omettendo di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova forniti dall’attore e in punto di ATP (Accertamento tecnico preventivo), che individuavano una relazione probabilistica tra la manovra anestetica e i postumi neurologici ed ortopedici riportati.

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