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Nella determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa va ricompresa non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi
Cassazione Civile Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607
L’ampiezza della retribuzione media, ossia dell’attività lavorativa precedente svolta, costituisce la base di calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa. Essa deve essere tale da comprendere non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi, che non possono essere preventivamente precisati. La determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata, infatti, in via prognostica. Solo in tali termini si può ritenere effettivo il principio di integralità del risarcimento.