Pubblicato il
Assicurazione contro i danni – clausola “valore a nuovo”
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19283
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di "valore a nuovo" contenuta in una polizza furto autoveicoli non integra una "polizza stimata" ai sensi dell'art. 1908 c.c., poiché non comporta una stima negoziale e vincolante del valore del bene al momento della conclusione del contratto, ma costituisce uno strumento di determinazione oggettiva dell'indennizzo, che resta soggetto al principio indennitario e ai limiti del valore assicurato.