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Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25466

L'assicurazione della responsabilità civile per le auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata

L'art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 21/08/2023, n.24951

Contratto di assicurazione sulla vita - indicazione generica degli 'eredi legittimi' come beneficiari comporta l'inclusione anche degli eredi per rappresentazione tra i beneficiari

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, ordinanza interlocutoria 7 luglio 2023 n. 19394

La Corte di Cassazione si pronuncerà sull’idoneità di una semplice e-mail a fungere da prova scritta di un contratto di assicurazione o di una estensione di polizza

La Sezione terza civile della Suprema Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” del contratto di assicurazione.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a un furto di un rimorchio formulata da un assicurato, alla quale la Compagnia aveva negato la copertura.

L’assicurato ha contestato di aver ottenuto, prima del furto, l'estensione della polizza anche per questo tipo danno, come sarebbe dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra la società di brokeraggio, a cui si era affidato l’assicurato, e la Compagnia.

A seguito di una prima pronuncia da parte del Tribunale di Milano favorevole per l’assicurato, la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, fra tutto, che l’estensione della polizza non era stata oggetto di un documento scritto “tradizionale” e che, in caso di contratto da provarsi per iscritto, come quello di assicurazione, lo scambio di mail non potrebbe ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

L’assicurato ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso pongano la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c. e, pertanto, ha disposto l’esame del ricorso in pubblica udienza., rilevando che la questione, nella sua specificità, non risulta essere stata in precedenza esaminata dalla Cassazione.

Attendiamo, dunque, la pronuncia considerata l’importanza e possibile portata rivoluzionaria in tema di contratti assicurativi.


Diritto assicurativoIl regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.


Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza7 ottobre 2022, n. 29300

Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Istituti

È requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro. Tra prestazione lavorativa e l’evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è invece quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.