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Assicurazione della responsabilità civile – responsabilità da circolazione dei veicoli – incendio all’interno del mezzo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 2 maggio 2025, n. 11565

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che include specificamente il verificarsi di un incendio all'interno del mezzo, deve essere considerata una parte integrante della domanda di risarcimento svolta nei confronti del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. Erroneamente il Tribunale esclude che tale allegazione possa determinare una responsabilità da posizione del proprietario anche in assenza di una esplicita menzione dei difetti di costruzione o di manutenzione (4° comma).

Per la Suprema Corte, infatti, “Il fatto che il Giudice di Pace abbia escluso la responsabilità del conducente, "per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", non avrebbe potuto implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, tanto più che l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento, era stata effettuata e comprovata (v.Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092; 11 febbraio 2010, n. 3108; 5 agosto 2004, n. 14998; 9 marzo 2004, n. 4754; 19 febbraio 1981, n. 1019; 23 giugno 1972, n. 2109)”. La Corte di Cassazione espone, poi, come il Tribunale ha provveduto all’inquadramento della fattispecie, poichè “l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria includeva anche l'intervenuto incendio alla base del danneggiamento della struttura stradale (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809)”.

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