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Assicurazione delle responsabilità civile – danni da cose in custodia – art. 2051 c.c

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 03.02.2025) del 31 marzo 2025, n. 8389

La prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si realizza con la mera incompatibilità tra il giudicato penale di assoluzione per il sindaco e l'accertamento in sede civile dell'assenza di caso fortuito. La persistenza di un nesso di causalità tra la condizione della strada e il danno rivendicato deve essere provata con specifico richiamo a evidenti circostanze idonee ad escludere la responsabilità del custode.

Secondo la Suprema Corte, infatti: “deve escludersi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del giudicato penale (di assoluzione) emesso nei confronti del Sindaco del Comune ricorrente in relazione alla prova di tale caso fortuito, attesa la piena compatibilità del ridetto esito giudiziale penalistico con il riconoscimento dell' insussistenza di alcun caso fortuito, non potendo ritenersi esclusa, una volta accertata negativamente la sussistenza di una responsabilità propria del Sindaco nella manutenzione della strada, la persistenza in ogni caso di uno specifico nesso di causalità tra l'uso di tale strada e la provocazione dei danni lamentati in questa sede, accanto alla mancata dimostrazione dell'intervento di uno specifico caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso (ai sensi dell'art. 2051 c.c.)”.

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