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Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.