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Assemblea dei condomini e deliberazioni – Supercondominio - Spese della comunione e del condominio
Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 aprile 2026, n. 9309
In tema di supercondominio, rientra nella competenza dell'assemblea dei rappresentanti ex art. 67 disp. att. c.c. l'approvazione del rendiconto e la ripartizione, in capo ai singoli condòmini dei diversi edifici, delle spese relative ai beni e ai servizi comuni all'intero complesso - ivi compreso il servizio di riscaldamento centralizzato - secondo i rispettivi valori millesimali di proprietà; ne consegue che è erronea la qualificazione come nulla, per impossibilità dell'oggetto, della delibera del supercondominio che approvi il riparto delle relative spese tra i singoli partecipanti, atteso che l'amministratore del supercondominio è legittimato ad agire direttamente nei confronti del singolo condòmino e non dell'amministratore del condominio di edificio.