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Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)
Corte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025
La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.
La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.