Vai al contenuto principale
Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 giugno 2025, n. 15684

Conto corrente bancaria con apertura di credito – requisiti per criterio di imputazione del pagamento degli interessi ex art. 1194 comma 2 c.p.c

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 6 giugno 2025, n. 15105

Rapporto di conto corrente bancario – Distribuzione dell’onere della prova – valutazione delle prove

La richiesta del tribunale alla parte attrice di fornire la prova positiva dei fatti costitutivi della propria pretesa, includendo la produzione dell'originale del titolo contraffatto quando questo non è nella sua disponibilità, rappresenta un rovesciamento degli oneri probatori contrari ai principi di distribuzione dell'onere della prova. In questi casi, l'onere di provare il corretto adempimento ricade sul debitore convenuto, in questo caso la banca negoziatrice, che deve dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta e fornire elementi per verificare la sussistenza o meno della contraffazione e la sua rilevabilità.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 28 maggio 2025, n. 14269

Contratti bancari – rapporto di conto corrente – mezzi di prova per procedere all’accertamento del dare e avere

Nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista per l’accertamento del saldo, qualora la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici sia esclusa e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche partendo dal principio del cosiddetto 'saldo zero'.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza), del 13 maggio 2025, n. 12842

Intermediazione finanziaria (contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, di concessione di finanziamenti, di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari) – obblighi informativi della banca

Per il particolare tipo di contratto, gli obblighi informativi gravanti sull' intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti esclusivamente in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (v. Cass., n. 10112/2018; Cass., n.17949/2020).

La Corte di Cassazione ricorda, poi, come “la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado (pur dichiarandolo esplicitamente), sicché trova applicazione l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis - pur essendo stato abrogato dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, D.Lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Sarebbe stato, dunque, onere - non assolto - della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., n. 5528/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n.2630/2024; e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta (Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 26934/2023; Cass., n.31028/2024; Cass., 30413/2024)”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 13 maggio 2025, n. 12838

Contratti bancari – apertura di credito con carta credito revolving – intermediario non iscritto all’U.I.C. – nullità ex art. 1418 c.c

Nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, c.p.c..

La Suprema Corte espone, infatti, come “(…) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999”.


Diritto bancarioIpoteca ed abuso edilizio – possibilità per il creditore non responsabile dell’abuso di proseguire l’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene immobile al patrimonio disponibile dell’ente pubblico - Confisca amministrativa ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente)

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 aprile 2025, n. 10933

La confisca edilizia non costituisce ostacolo all’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene, né comporta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria del creditore non responsabile dell’abuso, allorquando l’immobile venga acquisito al patrimonio disponibile dell’ente pubblico.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rammenta in primo luogo come “La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ed ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. 11. La Consulta, dopo aver ribadito che nella fattispecie è applicabile solo l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost.”.

La Suprema Corte ha ribadito che sarebbe irragionevole porre in capo al creditore ipotecario un qualsivoglia onere di continua vigilanza sull’immobile, volta a prevenire o a richiedere la cessazione, per il tramite dell’autorità giudiziaria, di quegli atti del debitore o di terzi idonei a causare la confisca del bene.

Pertanto, esclusa l’ipotesi in cui il bene venga acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico per la presenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione, con conseguente cancellazione in questo caso dell’iscrizione ipotecaria sullo stesso gravante, è ammessa la perseguibilità dell’azione forzata nei confronti del Comune, quale terzo acquirente dell’immobile ipotecato ai sensi dell’art. 602 c.p.c., con salvezza delle garanzie reali iscritte. In quest’ultima ipotesi, qualora l’immobile sia condonabile, resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di presentare, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, la domanda di concessione in sanatoria (in mancanza della quale ovvero in presenza di abusi insanabili, graverà sullo stesso un obbligo di demolizione, che dovrà risultare dall’avviso di vendita).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 aprile 2025, n. 9666

Contratti bancari – riconoscibilità degli errori

Un consumatore, nonostante la sua non professionalità in investimenti finanziari, è tenuto a riconoscere errori di chiara evidenza nell'indicazione dei valori di un titolo, ad esempio attraverso verifiche ordinarie su altre piattaforme che riportano le quotazioni corrette. Un crollo repentino e significativo del valore di un titolo può essere un indizio di errore riconoscibile con ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione ribadisce che “ove l'errore sia in astratto riconoscibile con l'ordinaria diligenza (non essendo necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto) è questione di fatto rimessa all'accertamento del giudice di merito, ed incensurabile con ricorso per cassazione se non per difetto di motivazione (Cass. 24738/ 2017)”, affermandosi che “in quanto gli obblighi informativi mirano a mettere al corrente il consumatore del tipo di operazione finanziaria e dei rischi che la stessa prospetta, e non anche ad indicare come riconoscere l'errore dell'altra parte, ossia come riconoscere l'errore in cui l'altra parte può incorrere nel fare una dichiarazione negoziale rilevante ai fini del contratto”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 02.04.2025) del 06 aprile 2025, n. 9060

Mutuo condizionato ex art- 474 c.p.c. – opposizione all’esecuzione

Il contratto di mutuo di cui al caso di spece, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare “il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali".(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, […] rilevando come nel caso di specie “la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 26.02.2025) del 28 marzo 2025, n. 8177

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – intermediazione finanziaria – nullità negoziali e valutazione delle prove

Nel caso di polizze assicurative a contenuto finanziario, il mancato conferimento di un incarico di prestazione di servizi di investimento da parte del cliente alla banca comporta l'inapplicabilità delle normative relative alla stipula di contratti-quadro (art. 23 TUF) e del regolamento attuativo dell'art. 21 TUF. Infatti, pur ipotizzando la natura finanziaria di una polizza, senza la suddetta prova, la banca è considerata come intermediaria della compagnia assicurativa, per cui non è richiesta la stipula del suddetto contratto.

Per la Suprema Corte, infatti: “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e, inoltre, le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 20713/2023; n. 28983/2023). Nel caso concreto, non risultano allegazioni specifiche afferenti alla questione del richiamato "rischio demografico", in ordine alla questione che sarebbe dirimente per qualificare il negozio invocato come contratto d'assicurazione, riguardo al carattere irrisorio o meno dell'indennizzo da versare in caso di morte dell'assicurato, come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 21022/2024)”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 12 novembre 2024) del 17 marzo 2025, n. 7141

Sanzioni amministrative ex art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) – interpretazione del regolamento interno dell’Istituto di Credito e natura delle sanzioni

In materia di sanzioni amministrative irrogate da istituti di vigilanza bancaria, per violazione delle norme prudenziali a contenimento dei rischi finanziari, l'interpretazione del regolamento interno di un istituto creditizio è demandata al giudice di merito, i cui accertamenti possono essere censurati in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che “come per i componenti del c.d.a. non muniti di delega, infatti, la responsabilità consegue alla violazione del dovere di "agire informati", cioè di conseguire costantemente una conoscenza adeguata delle scelte gestionali strategiche per poterle monitorare, ex art. 2381 ultimo comma cod. civ. (cfr. Cass. 28325/24 cit., 15585/2022, 24851/2019, 5606/2019 per i consiglieri non muniti di delega)”, in secondo luogo, che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte innanzitutto deve essere esclusa la natura penale delle sanzioni per cui è giudizio: le sanzioni previste dall'art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno, perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).” e, da ultimo, che “l'interpretazione del Regolamento della MPS, seppure assoggettato alle indicazioni strutturali prescritte per tutti gli Istituti di credito, resta un atto di natura privata e, come tale, la sua interpretazione è demandata al Giudice di merito, i cui accertamenti e valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.”.


Diritto bancarioEfficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario, rilevanza della messa a disposizione della somma e dell'obbligazione di restituzione anche in caso di contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, (data ud. 18 febbraio 2025) del 06 marzo 2025, n. 5968

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

La Suprema Corte afferma, infatti, che deve “escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data udienza 7 gennaio 2025) del 12 febbraio 2025, n. 3644

Intermediazione finanziaria: strumenti finanziari (valori mobiliari) – responsabilità solidale dell’Istituto di credito per i danni causati ai clienti dal Promotore finanziario (art. 31 T.U.F.)

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'art. 31 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i danni causati ai clienti dal promotore finanziario. Tale responsabilità si applica anche in caso di attività illecite poste in essere dal promotore che, pur non essendo contrattualmente legato alla banca, abbia comunque ingenerato un incolpevole affidamento nel cliente circa la sua stabile integrazione nella struttura gestionale della banca.

La Suprema Corte, infatti, rammenta come “per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria "tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli" (Cass., n. 31453/2022)” e come “l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 08 gennaio 2025) del 02 febbraio 2025, n. 2454

Mutuo: azione di ripetizione di indebito di somme pagate – dies a quo

L'azione di ripetizione di indebito per somme pagate considerabili come costi up front in un contratto di mutuo decorre dalla data del pagamento stesso e non dalla data di estinzione del finanziamento.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'esistenza di poste non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale e decorre dal pagamento, ossia l'esecuzione della prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (e multis, Cass., sez. I 26.9.2019, n. 24051; Cass. sez. I 30.10.2018, n. 27704; Cass. sez. lav. 9.12.2016, n. 25270; Cass., sez. III, 19.4.2016, n. 7749)”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 20/12/2024) del 23 gennaio 2025, n. 1643

Conto corrente cointestato – prova della contitolarità delle somme

La cointestazione di un conto corrente bancario presume la contitolarità delle somme ivi depositate, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

La Corte di Cassazione afferma: 1) che “secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato in sentenza ed evocato del resto da entrambe le parti sia pure con opposti auspicati esiti applicativi, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all' inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022).” e: 2) che “È certamente salvo il diritto del cointestatario delle somme in tal modo utilizzate di richiederne, se del caso, la restituzione per la quota a lui spettante; tale diritto non lo autorizzava, però, ad operare direttamente ex se il prelevamento delle somme riversate sul nuovo conto corrente, ma avrebbe dovuto essere soddisfatto attraverso le opportune forme di tutela giudiziale. La detta origine cartolare della provvista del nuovo conto è, infatti, pienamente idonea di per sé a superare la presunzione di contitolarità delle somme in esso versate e, in tal modo, vale a definire il tema di lite ad oggetto del presente giudizio (come detto circoscritto alla legittimità o meno, ed eventualmente in che misura, del prelevamento di somme che da quel conto, non da altro, è stato fatto dal B.B.), non residuando spazio per ulteriori valutazioni retrospettive quali quelle compiute dai giudici d'appello.”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 30/09/2024) del 4 dicembre 2024, n. 31052

Conto corrente bancario – obbligo di operare secondo il principio di buona fede oggettiva, al fine di evitare pregiudizi eccessivi per il cliente

In tema di conto corrente bancario, sebbene non possa essere affermato un obbligo generale e indiscriminato di controllo delle movimentazioni a carico della banca, l'istituto di credito è comunque tenuto a operare secondo il principio di buona fede oggettiva, e quindi deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.

La Corte di Cassazione afferma che: “Più specificatamente, è stato precisato che "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956).

Va ulteriormente rilevato che i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477).


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2024, n. 29252

Contratto di locazione finanziaria, fideiussione - risarcimento dei danni (patrimoniale e non) da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi - dimostrazione del danno patrimoniale anche con prove presuntive

Il danno patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi può essere dimostrato anche attraverso prove presuntive. La vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti bancari, nonché la documentazione che evidenzia specifici atti di revoca dei finanziamenti successivamente alla segnalazione, costituiscono elementi indiziari sufficienti per stabilire il nesso causale tra la segnalazione a sofferenza e il danno subito dal soggetto segnalato.

La Suprema Corte precisa come “risultano integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione qualora determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, essendo state indicate "le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa" (Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. L, 04/03/2014, n. 4980; Cass., sez. 1, 07/03/2011, n. 5377; Cass., sez. 3, 17/05/2007, n. 11457).


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 8 novembre 2024, n. 28791

Opposizione allo stato passivo fallimentare contratto di conto corrente e contratto di apertura di credito: saldo passivo di conto corrente - mezzi di prova e strumenti valutativi a disposizione del giudice

L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per la ricostruzione delle movimentazioni di un rapporto di conto corrente. Il giudice può avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, quali contabili riferite alle singole operazioni, risultanze delle scritture contabili e ulteriori mezzi di prova offerti dalle parti, fino a ricorrere a una consulenza tecnica d'ufficio.

La Suprema Corte afferma che: “ […]"nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario": - "... l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)"; - gli estratti conto, infatti, "non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto"; - "essi - come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto" […]”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106

Interessi moratori usurari – nullità ab origine e non sanabile; funzione della clausola di salvaguardia

La Cassazione ha ribadito il principio fondamentale per cui la clausola che preveda interessi moratori usurari è nulla ab origine e non sanabile da clausole accessorie, rafforzando tale interpretazione la tutela dei debitori nei confronti di tassi contrattuali illeciti ed inserendosi in una giurisprudenza consolidata, che valorizza il rispetto del tasso soglia d'usura come limite inderogabile. Viene, inoltre, precisata la funzione della clausola di salvaguardia, chiarendo come la stessa possa prevenire situazioni di usura derivanti da variazioni successive, non avendo al contrario effetto retroattivo per sanare nullità contrattuali originarie.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, come: “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante" e come “Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione")”.


Diritto bancarioCass. Sezione 1 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26380

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione – Requisiti di redazione ricorso avanti la Corte di Cassazione

La pronuncia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, mette in evidenza l’importanza della redazione precisa e conforme del ricorso per cassazione, soprattutto in relazione ai requisiti di autosufficienza e chiarezza espositiva. La Suprema Corte ha fatto ampio riferimento ai principi processuali volti a evitare ricorsi eccessivamente complessi e non sintetici, riaffermando al contempo il dovere del giudice di merito di interpretare i contratti in base alla volontà delle parti e alle clausole specifiche, come quella "a prima richiesta", caratteristica tipica dei contratti autonomi di garanzia (e non delle fideiussioni, come da qualifica contrattuale di parte ricorrente), esponendo come “il giudice non può immutare i fatti, mentre può certo mutare le qualificazioni giuridiche dei fatti in se stessi fermi: "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832)” e come “questa Corte ha ormai più volte ribadito il principio secondo cui: "Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative" (p. es. Cass. 31 marzo 2023, n. 9071). Ma, nel caso di specie, a cagione della fattura del ricorso, non è dato comprendere quali sarebbero, esattamente, le eccezioni di nullità formulate, ed in che cosa, nonché in quale ipotetica misura, tali nullità si ripercuoterebbero sulla sussistenza del credito fatto valere in giudizio: basterà evidenziare che dalla sua lettura - per vero, come si è visto, l'autosufficienza va rapportata a ciascuno dei motivi, ma in questo caso gli elementi necessari non sono indicati non solo nel motivo, ma nell'intero contesto del ricorso - non riesce a comprendersi neppure a quando risalissero i contratti autonomi di garanzia conclusi dalle parti, che cosa con precisione essi garantissero, e, almeno, a quando risalisse il rapporto principale, visto che l'epoca di esso incide sulla disciplina giuridica di volta in volta applicabile. E cioè, nella situazione data, in cui si comprende che i ricorrenti avrebbero dedotto talune nullità, quantunque non meglio circostanziate, parrebbe del rapporto principale, se la Corte cassasse perché anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia il garante può dedurre la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, casserebbe al buio, senza avere la benché minima consapevolezza dell'incidenza delle asserite nullità sulla vicenda in concreto dedotta in giudizio. Non meno inammissibile è l'ultimo mezzo, per l'ovvia considerazione che, al di là di ogni altro approfondimento, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 si riferisce a fideiussioni contenenti determinate clausole, che qui non risulta neppure fossero effettivamente state pattuite, contenute in fideiussioni stipulate nell'arco temporale, scrutinato dalla Banca d'Italia, 2002 - 2005, non contratti autonomi di garanzia".


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2024, n. 20749

Collegamento negoziale nel leasing finanziario, l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente sui vizi della consegna

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all'utilizzatore l'obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903

Alle Sezioni Unite pronunciarsi sul mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante

Si segnala la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per la soluzione del seguente contrasto giurisprudenziale: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna del contratto non pone, tuttavia, un problema di validità dello stesso in ambito bancario. L’art. 117, comma 3 t.u.b. disciplina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, mentre non ricorre nel caso di mancata consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415

Bonifico errato – responsabilità banca per mancata verifica corrispondenza tra iban e beneficiario

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, nel caso in cui il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, si applicano le regole di diritto comune. Grava quindi sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del 'contatto sociale qualificato', nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di evitare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 giugno 2024, n. 15470

Fideiussione – presenza di coobbligati – azione esecutiva verso entrambi i coobbligati per pagamento intera somma

Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati in fideiussione per il pagamento di una determinata somma; non può invece agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l'azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell'altro solo per il residuo. L’azione avviata verso entrambi i coobbligati costituisce ingiustificato arricchimento.