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Diritto bancarioMutuo bancario - Piano di ammortamento “alla francese” - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Est. Lamorgese

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993

L'estratto conto bancario come prova nelle interazioni finanziarie dei correntisti

Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione. La presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali; se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista.


Diritto bancarioCassazione, Sez. I, ordinanza 29 maggio 2024 n. 14993

Banche - Contratto di conto corrente - Accertamento del rapporto di dare/avere - Ricostruzione contabile del rapporto - Art. 119 TUB - Indebito - Maggior danno - Art. 1224 cc

In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori.


Diritto bancarioTribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto

Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.



Diritto bancarioSegnaliamo un recentemente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile all’esito del giudizio di divisione promosso dalla Curatela di un fallimento, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale di beni immobili, di cui il fallito era comproprietario.

Il giudizio di divisione dei beni del comproprietario fallito e la tutela del creditore ipotecario nei confronti dei comproprietari

In tale giudizio il creditore ipotecario si era costituito per esercitare i diritti di cui all’art. 1113 c.c. relativamente ai beni sui quali aveva iscritto ipoteca e per chiedere la ripartizione del ricavato della vendita, tenuto conto dei vincoli costituiti su tali immobili, fino al totale soddisfacimento del credito vantato.

All’esito della vendita dei beni immobili, il Tribunale ha predisposto il progetto di divisione ai sensi dell’art. 789 c.p.c. e, quanto al diritto di credito vantato dal Creditore ipotecario ha ritenuto che le “somme da assegnare ai comproprietari devono intendersi gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, che potrà procedere esecutivamente, in danno ai comproprietari, nelle forme del pignoramento presso terzi (e nel rispetto dei principi affermati da Cass. n. 8877/2020), al fine di vedersi assegnare in tutto o in parte e, comunque, nei limiti della garanzia ipotecaria spettante sui beni subastati, gli importi predetti formalmente spettanti ai comproprietari, non potendosi invece procedere alla soddisfazione dei crediti nell’ambito del giudizio di divisione (cfr. Cass. n. 10067/2020, punti H) e I) della motivazione e Cass. n. 5718/1987).”.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Milano ha quindi assegnato ai comproprietari (non falliti) le somme corrispondenti alle rispettive quote gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, con facoltà dei comproprietari di ottenere il pagamento solo per la parte che non sarà assegnata a quest’ultimo nella procedura di espropriazione presso terzi che quest’Ultima dovrà avviare per ottenere soddisfazione dei propri crediti.


Diritto bancarioTribunale di Napoli, sentenza 11 marzo 2024, n. 2833

Pignorabilità quote fondi comuni di investimento

Il Tribunale ha affrontato in modo approfondito la questione della pignorabilità o meno, presso la banca collocataria, quale terza pignorata, dei titoli in suo possesso (nella specie quote di fondi comuni di investimento), nonché l’esatta individuazione del terzo intermediario al quale notificare l’atto di pignoramento. Il Tribunale ricorda che la possibilità di pignorare le quote di fondi comuni di investimento si evince già dall’art. 36, comma 4 del TUF, per cui “Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi” . Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, PER IL Tribunale di Napoli appare quindi pacifica la possibilità da parte del creditore di vedere soddisfatte le sue ragioni attraverso il pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di spettanza del debitore nei confronti di un terzo intermediario.


Diritto bancarioTrib. Busto Arsizio, 01.03.2024

Liquidazione controllata- Mutuo – Scadenza anticipata

Tra i debiti concorsuali nella liquidazione controllata sono da ricomprendere quelli derivanti da un rapporto di mutuo ancora in corso e stipulato anteriormente alla presentazione della domanda, dal momento che risulta applicabile anche a tale procedura concorsuale l’art. 154 CCII, che nell’ambito della liquidazione giudiziale stabilisce la scadenza agli effetti del concorso dei debiti pecuniari da soddisfare a partire dall’apertura della procedura.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 26/02/2024, n.5064

Ripetizione di indebito proposta dal correntista, la prescrizione decorre per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo

Ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla Banca.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. un., 29/01/2024, n.2607

Validità probatoria della stampa dei movimenti contabili di conto corrente ottenuta tramite home banking senza contestazioni della banca

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di homebanking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).


Diritto bancarioCorte d’Appello Ancona, Sez. I, sentenza 11.01.2024, n. 53

Conto corrente bancario - Indebito bancario - Onus probandi – Insussistenza

In materia di indebito bancario, con specifico riguardo al conto corrente bancario, il correntista è tenuto comunque a dimostrare, in caso di omessa produzione della documentazione bancaria anteriormente all'introduzione del giudizio di ripetizione dell'indebito, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nella specie, detta prova non è stata assolta, non potendo la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., comunque disposto in modo del tutto esplorativo, colmare l'onus probandi incombente sul correntista che agisce per il ricalcolo del saldo.


Diritto bancarioTribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

Clausole abusive in favore del consumatore – vendita bene pignorato

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell’abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l’ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del procedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l’opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all’esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l’esecutato – consumatore, di proporre l’opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all’ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all’art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

  • le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull’accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
  • le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.

Diritto bancarioCorte di Cassazione, Sez. II sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023

Nullità di un contratto di finanziamento - Clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il  principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.


Diritto bancarioCorte di Giustizia UE, 14.12.2023 nella causa C – 28/22

Consumatore – contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.


Diritto bancarioCass. Penale Sez. II, sentenza n. 3108 del 29 novembre 2023

Sequestro preventivo di crediti d’imposta da Superbonus cessione a terzi

Il sequestro preventivo, di cui all’art. 321, c. 1 C.p.p., richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.

Per la Cassazione non rileva infatti l’assenza di responsabilità del terzo cessionario nell’ipotesi delittuosa contestata, occorrendo soltanto verificare se la libera disponibilità del credito sia idonea a costituire un pericolo, ai sensi dell’art. 321, c.1, C.p.p. ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato (il credito d’imposta nel caso di specie) possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.


Diritto bancarioCorte di Cassazione, Prima Presidenza 26.10.2023, Pres. Est. Cassano

Sovraindebitamento - Privilegio processuale fondiario - Liquidazione controllata - Applicabilità - Ammissibilità del rinvio – Rinvio pregiudiziale

Sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla prima Sezione Civile della Corte di Cassazione per l’affermazione del principio di diritto in punto di applicabilità o meno del privilegio processuale del creditore fondiario nella liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.


Diritto bancario

Tribunale di Milano - Vademecum per il giudice del monitorio sulle clausole abusive nei contratti consumeristici alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 4979/2023 e allegato modello di decreto ingiuntivo

Sulla scia della nuova sentenza della Corte di Cassazione sul controllo da effettuare in sede di provvedimenti

verso il consumatore, il Presidente del Tribunale di Milano ha comunicato l’adozione di un vademecum da seguire in sede di richiesta e successiva emissione del provvedimento di ingiunzione auspicando poi il confronto con l’Avvocatura.

Il documento contiene sostanzialmente delle linee guida atte ad individuare:

  • l’ambito soggettivo del Resistente a cui si indirizza la nuova disciplina e il conseguente controllo;
  • la competenza territoriale del Giudice adito
  • la verifica di vessatorietà su clausole specifiche e conseguenti oneri assertivi del Ricorrente
  • Le clausole abusive più frequentemente rilevate

Viene altresì allegato un modello di decreto come indicazione per i Giudici emesso a carico di un consumatore, che è stato integrato secondo le indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 9479 del 6.04.2023 e altresì con quanto previsto dall’art. 17 Reg. n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo.

L’utilizzazione di tali modelli – o comunque di modelli dai quali risulti espressamente il controllo già eseguito dal giudice in sede di rilascio del decreto ingiuntivo – consentirebbe di rendere più agevole l’attività da svolgersi da parte del giudice dell’esecuzione ed anche del giudice dell’opposizione ex art. 650 c.p.c., interessato in caso di mancato esame preventivo della presenza di clausole abusive.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 06/10/2023, n.28141

Nozione di credito nell'azione revocatoria ordinaria, tutela dei creditori, finalità di conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.


Diritto bancarioCorte appello Roma Sez. I, 05/10/2023, n. 6367

Sui termini entro i quali il cliente può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente

In materia di conto corrente bancario, la determinazione del correntista circa il momento - precedente all'instaurazione della causa da avverso l'istituto di credito (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se avanzata, ricorrendone i presupposti, nello stesso procedimento) o in pendenza della medesima - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione di cui all'art. 119, co. 4, D.lgs. 385/1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di siffatta documentazione, non solo del termine (di 90 giorni) cui ha diritto la banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello stabilito, per le preclusioni istruttorie, con le relative conseguenze qualora questo non venga osservato, fatta salva, tuttavia, in questo ultimo caso, la possibilità di valutare-caso per caso- se il comportamento del correntista possa considerarsi meritevole di tutela attraverso l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioFallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria.

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977

La Corte di Cassazione, con una nuova pronuncia in tema di diritto dei consumatori, ha stabilito i seguenti principi di diritto

  • L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
  • È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.

La pronuncia è di grande interesse anche in relazione alla precisa disamina operata dalla Corte di Cassazione in merito alla normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo.

La sentenza, di grande attualità, si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione anche con la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9476 del 06.04.2023 di cui Vi abbiamo dato conto nel numero 0 della nostra newsletter.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. Unite, 6 settembre 2023, Prima Presidente M. Cassano

Finanziamenti – ammortamento alla francese – tasso effettivo differente – indeterminatezza condizioni pattuite

La Prima Presidente della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità dell’ammortamento alla francese privo di indicazione del regime di capitalizzazione adottato e sull’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito; e nel caso affermativo quali conseguenze ne derivino. Quanto precede anche sotto il profilo dell’indeterminatezza delle condizioni pattuite


Diritto bancarioCassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977, Pres. Di Virgilio, Rel. Giannaccari (ordinanza)

Finanziamento – consumatore - rimborso costi per estinzione anticipata

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in sede di appello perché non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a Tizo che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l’assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.

Il magistrato che si occuperà del rinvio dovrà applicare i seguenti principi di diritto:

“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 01/09/2023, n.25567

Tardiva annotazione da parte del Comune dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale- esclusa la responsabilità del notaio

In tema di costituzione del fondo patrimoniale, al notaio incombe, entro trenta giorni, di richiedere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ma non spetta anche il compito di controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta. L'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto la responsabilità del notaio per la mancata esecuzione, da parte del Comune, dell'annotazione di un atto di costituzione di fondo patrimoniale; a causa del ritardo dell'annotazione, due coniugi non avevano potuto opporre la destinazione di un immobile nel fondo patrimoniale e quindi il bene era stato oggetto di espropriazione nell'ambito di un'azione promossa dall'Erario nei confronti di uno dei due coniugi).