La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.
Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.
Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.
La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.
Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.
Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.
In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.
Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.
Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.
Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.