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Diritto bancarioTribunale di Brindisi, 26 agosto 2023 G.U. Dott. Natali

Interpretazione patto accollo

Qualificazione dell’accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» – e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore – oppure «esterno», dunque indirizzato all’adesione del creditore (accollatario)

Il debitore mutuatario vende l’immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, non partecipa il creditore mutuante e non entra nel merito dell’accordo tra parte acquirente e venditore per l’accollo del mutuo

Il creditore mutuante, a seguito dell’inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell’immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.

Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l’inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all’esterno, verso il creditore, l’efficacia del patto di accollo. Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.


Diritto bancarioCassazione Civile, ordinanza n. 22563 26.07.2023, Sez. I (Pres De Chiara, Rel. Catallozzi),

Revocatoria ipoteca in caso di mutuo fondiario

La concessione di una ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2), legge fall. e in ogni caso ex art. 67, secondo comma, legge fall. Qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a riparare una esposizione debitoria presente su conto corrente e l’atto si inserisca all’interno di un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento della esposizione. La Corte ritiene non applicabile il richiamo all’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 39, quarto comma, t.u.b..


Diritto bancarioLa Corte di Cassazione prenderà posizione sul valore probatorio degli estratti conto non cartacei stampati tramite il servizio home banking, sull’attribuzione di autenticità della videata, nonché sulla forma e sulla modalità con cui la Banca potrà contestare il documento estratto tramite l’home banking.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023 n. 20459

La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza la questione riguardante il regime giuridico e il valore probatorio degli estratti di conto corrente non trasmessi dalla banca, ma stampati direttamente dal cliente tramite servizio di “home banking”.

La Corte ha, infatti, rilevato che non si si rinvengono precedenti specifici della Cassazione sulla valenza probatoria degli estratti non cartacei, stampati dallo stesso archivio della banca, tramite il servizio di home banking e che è assolutamente ragionevole, stante la sempre maggiore diffusione di tale servizio telematico, che la questione potrà riproporsi in altre controversie.

Non solo, la Corte ha ritenuto necessario anche verificare:

  • l'utilizzabilità, anche per la copia telematica dell'estratto conto, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito;
  • la possibilità di attribuire autenticità alla videata in sé, o solo mediante ulteriori accorgimenti, individuandone, eventualmente, le tipologie;
  • la forma e la portata delle contestazioni che la banca è tenuta a muovere nei confronti di un siffatto documento di origine telematica.

La questione è certamente di significativa rilevanza, vista la diffusione degli strumenti telematici e la smaterializzazione degli estratti del conto corrente, che non vengono spesso più inviati al correntista in formato cartaceo.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 14/07/2023, n.20387

Titoli di Credito – Per esercitare l’azione causale il possessore del titolo deve promuovere l'offerta reale con il deposito del titolo in cancelleria

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).


Diritto bancarioCassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993

Sui termini entro cui il correntista può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente prima di avviare un contenzioso

Citiamo una recente sentenza.

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 18 aprile 2023, n.10294

Soggiace all’ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.


Diritto bancarioCorte d'Appello Firenze, Sez. II, sentenza 14 aprile 2023, n. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.


Diritto bancarioTribunale di Asti, Sez. I, 25.1.2023, n. 39

La disciplina antiusura e quella consumeristica si applicano ai contratti di finanziamento sottoscritti con un consumatore

Nei contratti di finanziamento, con riferimento alla posizione della parte che riceve il prestito, va precisato che se queste è “consumatore” sarà applicabile, oltre alla disciplina relativa alla normativa antiusura, anche la tutela prevista dal codice al consumo.


Diritto bancarioGiudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Beni destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata): improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali per assenza dei requisiti di cui all'art. 44 della L. n. 457 del 1978 (rubricato “Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato”) per Banca mutuante (mutuo fondiario) e per mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Corte costituzionale, Sentenza, (data ud. 29/10/2024) del 20 dicembre 2024, n. 211

La previsione di improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali ai danni di creditori ipotecari e chirografari per il mancato rispetto, da parte dell’istituto di credito mutuante, dei requisiti di cui all’art. 44 della L. n. 457 del 1978 e della mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di garantire l’effettiva difesa dei diritti dei creditori, risultando pertanto in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

La Corte afferma il principio secondo cui: “Sennonché, il ricorso a tale meccanismo, che equivale a una impignorabilità relativa del bene, è inadeguato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di ottenere la partecipazione del creditore fondiario, che può far valere la garanzia dello Stato, alla procedura concernente beni destinati all'edilizia convenzionata. Il creditore fondiario, infatti, in quanto titolare del diritto di ipoteca, deve essere sempre avvisato dell'espropriazione del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile. Pertanto, se non vuole subire l'effetto purgativo, e dunque la cancellazione dell'ipoteca, conseguente alla vendita forzata ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., senza veder tutelato il proprio diritto, sarà indotto a intervenire nella procedura e, dunque, a far valere in quel contesto la garanzia dello Stato.” […] “Viceversa, il ricorso alla improcedibilità per conseguire la partecipazione al processo esecutivo del creditore che usufruisce della garanzia dello Stato è uno strumento inadeguato, che consente irragionevolmente al creditore fondiario di poter arbitrariamente sospendere la tutela esecutiva di tutti gli altri creditori. Al contempo, il debitore mutuatario potrebbe non pagare gli altri creditori e limitarsi a pagare le sole rate del mutuo fondiario, assicurandosi una temporanea impignorabilità del bene. In sostanza, con una disciplina come quella censurata, oltretutto riferita ai soli mutui convenzionati non agevolati (ex art. 44 della L. n. 457 del 1978) - a dispetto della circostanza che anche quelli agevolati godono della garanzia dello Stato -, il legislatore finisce per legittimare, in nome di quella garanzia, la mera inerzia del creditore fondiario.” […] “Da ultimo, il meccanismo delineato dalla norma censurata, equivalente a una impignorabilità temporanea e relativa, non è in linea con quanto si evince dagli stessi commi 376 e 377 (oltre che dalla precedente disciplina in materia). Tali disposizioni, infatti, hanno confermato che gli immobili destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata) non sono sottratti alle procedure esecutive, fermo restando che vari strumenti, dagli oneri reali che si impongono all'assegnatario, al necessario avviso del comune e dell'ente finanziatore in merito alla pendenza della procedura, presidiano la finalità abitativa.”


Diritto bancario

Segnalazione sentenza del Tribunale di Monza n. 326 del 14.02.2.019 in materia di diritto bancario e rapporti con il fideiussore

La sentenza n. 326/2019 depositata dal Tribunale di Monza in data14.02.2019delinea nel dettaglio alcuni profili in materia di prova in ambito di diritto bancario e di rapporti tra l’obbligazione del debitore principale e del garante che aveva a suo tempo sottoscritto con l’Istituto di Credito una garanzia fideiussoria omnibus.

La trattazione di tali profili ha portato il Giudice a respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal garante senza entrare nel merito delle eccezioni tecniche che sono state assorbite dalla motivazione.

Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Prova del credito in materia bancaria

Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234). Nella fattispecie, la Bancaha provveduto, sin dalla fase monitoria, a produrre i contratti di conto corrente e di mutuo, nonché le fideiussioni, oltre all’estratto conto certificato, documentazione sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, senza che alcuna contestazione fosse sollevata in ordine alla loro validità o di singole clausole, né all’entità dei singoli crediti rivendicati. Per quanto si possa convenire con l’opponente che la Banca avrebbe dovuto, nel corso del giudizio di opposizione, produrre gli estratti del conto corrente per l’intera durata del rapporto al fine di dimostrare la correttezza del credito derivante dall’esposizione del conto corrente, tale obiezione non vale, invece, con riferimento agli altri crediti ed, in particolare, per quello relativo alla restituzione dei finanziamenti, trattandosi di importi predeterminati nei relativi contratti e che la Banca finanziatrice aveva solo l’onere di indicare nel loro ammontare al momento dello scioglimento del vincolo per effetto dell’inadempimento dell’obbligato alla corresponsione delle rate di rimborso. Onere che è stato assolto dalla Banca, mentre il garantenon ha dimostrato che l’obbligazione restitutoria sia stata estinta o, comunque, adempiuta in termini diversi, rispetto a quanto richiesto

Rapporto tra obbligazione principale e quella di garanzia nell’ambito di un contratto di fideiussione omnibus

Si consideri che il rapporto tra l’obbligazione principale e quella di garanzia non resta vanificato dalla scelta processuale di agire nei confronti del debitore principale per una sola parte del credito, dal momento che l’accessorietà della fideiussione attiene alla fonte dell’obbligazione, non all’accertamento del credito verso i coobbligati. Infatti, l’obbligazione fideiussoria è considerata di natura accessoria solo in quanto presuppone l’obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l’adempimento, posto che il suo oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è identico a quello dell’obbligazione principale.

Ne deriva che l’obbligazione riguardante il pagamento del debito, pur derivando da fonti negoziali distinte, ma idonee a far sorgere il vincolo solidale, come sancito dall’art. 1944, 1° comma, cod. civ., ben può essere scissa tra i coobbligati e legittima il creditore ad agire anche separatamente nei loro confronti allorché si siano realizzate le condizioni di operatività della responsabilità contrattuale che, per quanto riguarda il rapporto fideiussorio dipendente, presuppone il verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale (cfr. Cass. n.3028 del 15/02/2005).

La relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude, quindi, la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore.L’obbligazione solidale non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì un mero litisconsorzio facoltativo in cause scindibili e, conseguentemente, rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, per cui è consentito al creditore di ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito.

Non è, pertanto, necessario che il creditore, per impedire l’estinzione della garanzia, proponga le sue istanze innanzitutto contro il debitore principale, potendo egli rivolgersi indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

L’inadempimento dell’obbligato principale e l’entità del debito, dunque, nel rapporto processuale contro il garante, sono accertabili autonomamente nell’ambito del solo rapporto di garanzia ove il pagamento sia richiesto al fideiussore, senza necessità di preventivo accertamento nei confronti del debitore principale.

La garanzia, poi, avrà efficacia fermi restando i limiti quantitativi della garanzia da ciascun fideiussore rilasciata, cioè purché non venga superato l’ammontare complessivo del debito garantito.






Diritto bancarioTrib. Civ. Milano, Sez. VI Civile, sentenza n. 10546/2015 del 18.9.2015

Fideiussione bancaria - piano di rientro - pretesa novazione e liberazione ex art. 1956 c.c. del Garante – esclusione

Banca con gli Avv. Carla Dehò e Barbara Masserelli / BL con l’Avv. …

BL opponeva un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca nei suoi confronti, ritenendo che la Banca, avendo concesso al debitore principale due piani di rientro alla scadenza del fido, avesse di fatto concesso un nuovo credito al debitore principale.

BL invocava quindi la propria liberazione ex art. 1956 c.c.

Il Tribunale di Milano ha del tutto disatteso le tesi del debitore ritenendo che la mera concessione di un rientro rateale, cioè di una dilazione del debito, non è in alcun modo assimilabile alla erogazione di nuovo credito, escludendo quindi il requisito del “nuovo credito” richiesto per l’operatività dell’invocato art. 1956 c.c.

Tra l’altro, ha correttamente sottolineato il Giudice, ai sensi dell’art. 1231 c.c. l’apposizione o la eliminazione di un termine e ogni modifica accessoria dell’obbligazione non producono una novazione ed in particolare i piani di rientro non variano l’oggetto dell’obbligazione e l’ammontare del capitale, ma modificano semplicemente i termini di pagamento e la misura degli interessi.

Inoltre ai sensi dell’art. 1230 c.c. la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare, in modo non equivoco, e tale volontà non emergeva in alcun modo.

Nota a cura di Avv. Carla Dehò e Avv. Barbara Masserelli