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Interpretazione patto accollo
Tribunale di Brindisi, 26 agosto 2023 G.U. Dott. Natali
Qualificazione dell’accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» – e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore – oppure «esterno», dunque indirizzato all’adesione del creditore (accollatario)
Il debitore mutuatario vende l’immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, non partecipa il creditore mutuante e non entra nel merito dell’accordo tra parte acquirente e venditore per l’accollo del mutuo
Il creditore mutuante, a seguito dell’inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell’immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.
Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l’inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all’esterno, verso il creditore, l’efficacia del patto di accollo. Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.