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Diritto bancario Sentenze

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Corte costituzionale, Sentenza, (data ud. 29/10/2024) del 20 dicembre 2024, n. 211

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Beni destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata): improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali per assenza dei requisiti di cui all'art. 44 della L. n. 457 del 1978 (rubricato “Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato”) per Banca mutuante (mutuo fondiario) e per mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La previsione di improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali ai danni di creditori ipotecari e chirografari per il mancato rispetto, da parte dell’istituto di credito mutuante, dei requisiti di cui all’art. 44 della L. n. 457 del 1978 e della mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di garantire l’effettiva difesa dei diritti dei creditori, risultando pertanto in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

La Corte afferma il principio secondo cui: “Sennonché, il ricorso a tale meccanismo, che equivale a una impignorabilità relativa del bene, è inadeguato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di ottenere la partecipazione del creditore fondiario, che può far valere la garanzia dello Stato, alla procedura concernente beni destinati all'edilizia convenzionata. Il creditore fondiario, infatti, in quanto titolare del diritto di ipoteca, deve essere sempre avvisato dell'espropriazione del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile. Pertanto, se non vuole subire l'effetto purgativo, e dunque la cancellazione dell'ipoteca, conseguente alla vendita forzata ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., senza veder tutelato il proprio diritto, sarà indotto a intervenire nella procedura e, dunque, a far valere in quel contesto la garanzia dello Stato.” […] “Viceversa, il ricorso alla improcedibilità per conseguire la partecipazione al processo esecutivo del creditore che usufruisce della garanzia dello Stato è uno strumento inadeguato, che consente irragionevolmente al creditore fondiario di poter arbitrariamente sospendere la tutela esecutiva di tutti gli altri creditori. Al contempo, il debitore mutuatario potrebbe non pagare gli altri creditori e limitarsi a pagare le sole rate del mutuo fondiario, assicurandosi una temporanea impignorabilità del bene. In sostanza, con una disciplina come quella censurata, oltretutto riferita ai soli mutui convenzionati non agevolati (ex art. 44 della L. n. 457 del 1978) - a dispetto della circostanza che anche quelli agevolati godono della garanzia dello Stato -, il legislatore finisce per legittimare, in nome di quella garanzia, la mera inerzia del creditore fondiario.” […] “Da ultimo, il meccanismo delineato dalla norma censurata, equivalente a una impignorabilità temporanea e relativa, non è in linea con quanto si evince dagli stessi commi 376 e 377 (oltre che dalla precedente disciplina in materia). Tali disposizioni, infatti, hanno confermato che gli immobili destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata) non sono sottratti alle procedure esecutive, fermo restando che vari strumenti, dagli oneri reali che si impongono all'assegnatario, al necessario avviso del comune e dell'ente finanziatore in merito alla pendenza della procedura, presidiano la finalità abitativa.”

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