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Strumenti finanziari (valori mobiliari) – risoluzione del contratto per inadempimento
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 giugno 2026, n. 20364
La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., anche in materia di servizi di investimento, non può essere affermata in via automatica e astratta, ma va verificata nel caso concreto con riferimento all'interesse dell'investitore alla regolare esecuzione del rapporto, potendo l'elevata esperienza finanziaria, la consistente capacità patrimoniale e la pregressa propensione al rischio dell'investitore dimostrare l'irrilevanza, sul piano causale, della violazione degli obblighi informativi e giustificare il diniego della risoluzione.