Pubblicato il
Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto
Tribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti
Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.