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Intermediazione finanziaria (contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, di concessione di finanziamenti, di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari) – obblighi informativi della banca
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza), del 13 maggio 2025, n. 12842
Per il particolare tipo di contratto, gli obblighi informativi gravanti sull' intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti esclusivamente in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (v. Cass., n. 10112/2018; Cass., n.17949/2020).
La Corte di Cassazione ricorda, poi, come “la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado (pur dichiarandolo esplicitamente), sicché trova applicazione l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis - pur essendo stato abrogato dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, D.Lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Sarebbe stato, dunque, onere - non assolto - della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., n. 5528/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n.2630/2024; e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta (Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 26934/2023; Cass., n.31028/2024; Cass., 30413/2024)”.