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Spese straordinarie per figli, con estensione ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti e disabili
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Spese straordinarie per figli, con estensione ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti e disabili

Pubblicato in Altalex
Una svolta storica non solo sul piano giuridico, ma anche culturale e sociale: così si può definire l'apertura alle adozioni internazionali per le persone single sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025. Su Altalex è disponibile la riflessione dell'Avvocato Barbara Masserelli su come questa decisione rappresenti un'occasione preziosa per ripensare la genitorialità e scardinare stereotipi di genere ancora radicati. L'articolo evidenzia come il cambiamento apra una discussione più ampia che coinvolge anche il mercato del lavoro e i contesti professionali.

La Corte Costituzionale , con la s entenza n. 33/2025 del 21.03.2025 , ha stabilito e anche le persone singole potranno adottare minori stranieri residenti all’estero in situazione di abbandono. Per i Giudici delle Leggi, anche “ la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso ” , anche considerando l’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983 –che regola in Italia adozione e affido - nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, restando ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184 del 1983, dovendo quindi (l’aspirante) adottante persona singola rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo « essere affettivamente idone [o] e capac [e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend [a] adottare» (comma 2 del citato art. 6) , venendo al minore adottato dalla persona singola riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ.. Ciò, infatti, non può prescindere dall’accertamento in concreto operato dal Giudice circa l’idoneità affettiva dell’aspirante adottante e circa la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore, al fine di garantire il minore adottato. Trattasi di una novità epocale, che avrà impatti di rilievo anche nel mondo del lavoro; basti pensare che i single adottanti potranno godere di tutte le norme a sostegno della genitorialità che fino ad ora erano fruite principalmente delle donne, scardinando quindi i bias di genere. Un ulteriore passo verso la parità?