Vai al contenuto principale
Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737

Sulla valenza probatoria delle attestazioni contenute in una cartella clinica

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrati a cui si applica il regime di cui agli artt. 2699 e ss. C.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.

PROCEDIMENTO CIVILE


Risarcimento danniCassazione Civile, ordinanza interlocutoria Numero: 16477, del 13 giugno 2024 Presidente: C. De Chiara, Relatore: F. Terrusi

Cancellazione della società - Crediti oggetto di giudizio pendente - Tacita rinuncia - Successione da parte dei soci - Condizioni - Contrasto

La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.

Cassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 7 giugno 2024, n. 15923

Responsabilità in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. Nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.



Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, sentenza 13 maggio 2024, n.12943

Responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c

La responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa del danneggiato è un giudizio di fatto.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12663

Circolazione stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli --- Inosservanza - Tamponamento a catena tra veicoli in movimento -

In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.


Risarcimento danniCassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” -

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.”


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. II, 02/04/2024, n.8647

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna al risarcimento del danno dell'appaltatore e del direttore dei lavori

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l'inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l'azione rivolta ad ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all'art. 1453 c.c., e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l'appaltatore.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 28/03/2024, n.8371

Risarcimento del danno per spese di futura assistenza medica ad un soggetto invalido

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce «de die in diem», per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 27/03/2024, n.8306

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore progettato ed omologato per circolare con il solo conducente incide nella determinazione del sinistro quale comportamento colposo del soggetto leso

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso, per cui, in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra. Ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro è, quindi, necessario, tenere in considerazione la condotta colposa del leso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 23/03/2024, n.7913

Contratto di assicurazione - Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio

In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 21/03/2024, n.7715

Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni autoinflitti dagli allievi e il nesso causale per il risarcimento

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ricade nell'ambito della responsabilità contrattuale. Ciò comporta che l'istituto ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo durante la prestazione scolastica. Inoltre, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento inadempiente dell'istituto e il danno subito, applicando il regime probatorio dell'art. 1218 c.c.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14/03/2024, n.6829

Sinistro stradale con pluralità di danneggiati – Risarcimento dovuto superiore alle somme assicurate

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.


Risarcimento danniCorte Costituzionale, 07/03/2024, n.35

Sollevata questione di legittimità costituzionale sul blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per

Va sollevata questione di legittimità dell'art. 10-bis, comma 6, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, nella parte in cui dispone il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale, atteso che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo del tutto ingiustificato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del relativo servizio, dovendosi escludere che sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica.


Risarcimento danniCassazione Civ., Sez. III, 05/03/2024, n. 5922

Responsabilità medica: la regola del “più probabile che non” – Gli oneri probatori a carico del paziente

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Nel caso di lesioni occorse ad un paziente in seguito all’errata esecuzione dell’anestesia nell’ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la Cassazione ha cassato la pronuncia di merito che rigettava la domanda di parte attrice sull’erroneo presupposto che competesse a quest’ultimo l’onere di provare la condotta imperita del medico, omettendo di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova forniti dall’attore e in punto di ATP (Accertamento tecnico preventivo), che individuavano una relazione probabilistica tra la manovra anestetica e i postumi neurologici ed ortopedici riportati.


Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione U, Civile – Ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5441

Danno da responsabilità precontrattuale in materia di appalto – Giurisdizione

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Trattasi, infatti, di domanda afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromíca, nella quale viene denunciata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, il giudice ordinario è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione non sia stata conseguente ad un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi pubblici, ma soltanto occasionata da questo.


Responsabilità civileCassazione Civile Sez. I, 21/02/2024, n.4648

Il numero di targa di un veicolo è un dato personale

La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e/o l’utilizzatore del veicolo e per questo assume un rilievo in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione di foto contenente tale dato non coinvolto nella segnalazione costituisce profilazione e non può essere diffusa senza il consenso dell’interessato


Responsabilità civileCorte appello Bologna Sez. II, 23/01/2024, n.152

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può essere superata solo in presenza di prova contraria rigorosa e convincente in relazione all'estraneità al sinistro

In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.


Risarcimento danniCorte d'Appello Napoli, Sezione 9, Civile – Sentenza del 2 gennaio 2024 n. 5

Risarcimento del danno conseguente ad eventi atmosferici

In tema di risarcimento danni, il risarcimento dei danni causati da eventi atmosferici prevede due condizioni ovverossia che gli effetti dannosi siano riscontrabili su una pluralità di edifici o proprietà circostanti e che, in caso di danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato, l'acqua sia penetrata a causa di rotture, brecce o lesioni causate dalla violenza degli eventi atmosferici.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile, Sez. III – Ordinanza 29 novembre 2023 n. 33276

Danno non patrimoniale da cancellazione o ritardo aereo – La lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo.


Risarcimento danniCorte d'Appello Cagliari, Sez. II Civile, sentenza 15 novembre 2023 n. 355

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Accertamento della responsabilità civile per colpa di uno dei conducenti - Mancanza di superamento della presunzione del concorso di colpa

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Dovrà quindi essere accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile Sez. II, 10/11/2023, n.31301

L'azione di responsabilità extracontrattuale può essere invocata solo se non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità dell'appaltatore

Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 11/10/2023, n.28410

Responsabilità derivante da circolazione dei veicoli: il limite del massimale va riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo, per l'appunto, a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile, Sez. III – Ordinanza 9 ottobre 2023 n. 28244

Danno patrimoniale e non patrimoniale da viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni – Libertà di autodeterminazione e di movimento

In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori.