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Responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 13 maggio 2024, n.12943
La responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa del danneggiato è un giudizio di fatto.