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Infortunio a scuola, spetta al Ministero la prova della non imputabilità del danno

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 27 maggio 2024, n. 14720

La responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale, con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita ovviamente anche per presunzioni.