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L'azione di responsabilità extracontrattuale può essere invocata solo se non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità dell'appaltatore
Corte di Cassazione Civile Sez. II, 10/11/2023, n.31301
Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.