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Sulla valenza probatoria delle attestazioni contenute in una cartella clinica

Cassazione Civile Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrati a cui si applica il regime di cui agli artt. 2699 e ss. C.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.

PROCEDIMENTO CIVILE