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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 giugno 2025, n. 17264

Domanda giudiziale di risarcimento di forma specifica e per equivalente

In caso di domanda di risarcimento in forma specifica, è implicitamente inclusa anche la domanda di risarcimento per equivalente, costituendo quest'ultima un minus rispetto alla prima. Pertanto, il giudice del merito può disporre il risarcimento per equivalente d'ufficio, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 giugno 2025, n. 16381

Risarcimento del danno – onere della prova sul danneggiato (danno evento e danno conseguenza)

In un giudizio di risarcimento del danno, è onere del danneggiato fornire la prova del danno concreto subito e dell'interesse al ripristino dello stato dei luoghi. Il danno evento non comporta automaticamente la risarcibilità se il danno conseguenza non è sufficientemente provato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2025, n. 15457

Negligenza e condotta colposa dell’esercente responsabilità genitoriale ed interruzione del nesso causale tra omissione imputabile al Comune (violativa di prescrizioni) ed evento dannoso

La condotta gravemente negligente ed inescusabile del genitore che lascia incustodite due minori e non vigila sulla loro sicurezza, consentendo che si tuffino in mare senza supervisione, costituisce causa prossima di rilievo capace di interrompere il nesso di causalità tra l'omissione imputabile al Comune (mancata segnalazione dell'assenza del servizio di salvataggio) e l'evento dannoso (annegamento). Pertanto, il comportamento del Comune, pur violativo di prescrizioni, non può essere considerato determinante ai fini della responsabilità risarcitoria se la condotta del genitore ha interrotto il legame causale tra le omissioni dell'ente e l'evento dannoso.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 23 maggio 2025, n. 13844

Art. 2050 c.c. – responsabilità civile dell’esercente di attività qualificata come pericolosa – dovere di informazione specifica dei rischi legati al consumo di prodotto

L'esercente un'attività qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, inclusive di un'efficace informazione specifica sui rischi legati al consumo del prodotto, per andare esente da responsabilità. La mancata specifica informazione sui rischi per la salute connessi al fumo delle sigarette implica la responsabilità dell'esercente per i danni al consumatore.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Sentenza del 6 maggio 2025, n. 11881

Responsabilità civile medica – diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all’esito della CTU – insanabile contraddizione motivazionale della sentenza

In tema di responsabilità medica, qualora il giudice di merito, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riconosca il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale senza accertare con elevata probabilità che le condotte omissive dei sanitari hanno causato il decesso del paziente, si configura un'insanabile contraddizione motivazionale che rende nulla la sentenza per violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Per la Suprema Corte, riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale “Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto

parentale (Cass.21/04/2021, n. 10579; Cass.29/09/2021, n.26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass.17/05/2023, n.13540)”, vale a dire una “tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.


Responsabilità civileCorte di Cassazione, Sezione III, ordinanza, 29 aprile 2025, n. 11319

La Cassazione apre all’uso della Tabella Unica Nazionale per il danno biologico anche per sinistri precedenti il 5 marzo 2025. Non un’applicazione diretta, ma come parametro di uniformità

Importante sentenza per numerosi contenziosi oggi pendenti per il calcolo del risarcimento del danno biologico.

La Corte di Cassazione ha dato un’indicazione importante in materia invitando i giudicanti ad utilizzare come “parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni.

Quanto precede, nonostante il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, ne avesse disposto l’applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente” a tale data di entrata in vigore.

La TUN diventa quindi “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 del Codice Civile.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Ordinanza, 7 aprile 2025, n. 9083

Responsabilità civile – danni da cose in custodia – risarcimento dei danni propri dei parenti di vittima incidente sul lavoro

La domanda di risarcimento dei danni propri dei parenti di una vittima di un incidente sul lavoro (danni iure proprio) non è attratta dalla competenza del giudice del lavoro, ma appartiene alla cognizione del giudice ordinario, e l'eccezione di incompetenza per materia deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.

La Corte di Cassazione rileva come “la domanda ha ad oggetto danni propri dei parenti della vittima, e non iure hereditatis, e che, proprio per la natura dei danni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 907/2018), la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 22.01.2025) del 01 aprile 2025, n. 8541

Responsabilità civile – valutazione del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo

Agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la durata del processo presupposto va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda i propri precedenti orientamenti, conformi, sul punto “Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 2023; Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 14.01.2025) del 21 marzo 2025, n. 7580

Responsabilità civile – danni causati dalla fauna selvatica – onere della prova

In caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diverso regime dell'onere della prova prevede una presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri il caso fortuito.

La Corte di Cassazione espone, infatti, come “La giurisprudenza di questa Corte ha, da alcuni anni a questa parte, ritenuto di inquadrare la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica nell'ambito dell'art. 2052 c.c. superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.” e come “Riepilogativa delle più attuali posizioni della giurisprudenza di legittimità è la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui "In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso". Si veda altresì Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui " in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità".


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 13 dicembre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7259

Danni da cose in custodia (caduta a causa di sconnessione dell’asfalto) – requisiti di ammissibilità motivo ricorso per cassazione

In tema di ricorso per cassazione, affinché un motivo sia ritenuto ammissibile, è necessario che il ricorrente indichi specificamente e riproduca il contenuto degli atti e documenti sui quali il motivo stesso si basa, nonché la loro collocazione nel fascicolo processuale. È inoltre fondamentale che tali atti siano acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità del motivo.

La Corte di Cassazione precisa che “l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v., Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2016, n. 22226; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; 15 aprile 2021, n. 9951; 5 luglio 2019, n. 18066; 13 marzo 2009, n. 6184; 10 marzo 2006, n. 5244; 4 marzo 2005, n. 4741).” e che la “ricorrente in relazione ai singoli elementi indicati non ha provveduto alla debita specificazione degli atti processuali e dei documenti sui quali poggia la deduzione, riproducendone il contenuto, direttamente o indirettamente, provvedendo alla localizzazione in relazione alla sequenza procedimentale inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., sez. un., 34469/2019, cit.).”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 20 dicembre 2024) 03 marzo 2025, n. 5594

Responsabilità da sinistri stradali – concorso colposo della vittima nella causazione del danno – accertamenti del Giudice

In materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto. In particolare, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).

(v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804, resa in vicenda denunciante un grave vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; sempre a proposito dello specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, v., altresì, Cass., sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).

La Suprema Corte afferma, infatti, che “in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto (Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 23 gennaio 2025) del 01 marzo 2025, n. 5410

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza – accertamento dell’acquisto per usucapione - risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti

Nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla pubblica amministrazione in virtù di validi provvedimenti amministrativi quali la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di occupazione d'urgenza, al fine di conseguire l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene occupato, è necessario che la P.A. occupante alleghi e dimostri il previo mutamento della detenzione in possesso utile ad usucapionem ex art. 1141, secondo comma c.c.., attraverso attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore. Il semplice prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso non sono sufficienti.

La Corte di Cassazione ricorda come si debba provare “il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (così Cass. sez. 1°, ord. 12.12.2024 n. 32216 , proprio tra le stesse parti ed in fattispecie analoga; Cass. 7.6.2022 n. 18361; Cass. ord. 27.4.2018 n. 10289)” ed afferma ciò, nonostante ribadisca il principio di diritto secondo cui “ai fini della valutazione della sussistenza del mutamento di detenzione in possesso, è possibile valorizzare anche il compimento di attività materiali, qualora esse abbiano manifestato in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'esercizio di un potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32216 ; Cass. ord. 26.8.2021 n.23458).”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Responsabilità civile, risarcimento dei danni – valenza probatoria delle risultanze di perizia, precedentemente disposta in procedimento penale nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., nel successivo giudizio civile – incidente occorso in ambito lavorativo

La perizia disposta nel procedimento penale, se correttamente eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale e con possibilità per la parte di esercitare il diritto di difesa, può essere utilizzata come prova principale anche nel processo civile successivo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “Tale principio trova fondamento: da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; e dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti dei risultati di altre. [….] Dando applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019)


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 11 dicembre 2024) del 12 febbraio 2025, n. 3587

Prescrizione – richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come “per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 22 gennaio 2025) del 27 gennaio 2025, n. 1902

Responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia – esclusione di responsabilità del custode per caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato (condotta oggettivamente colposa del danneggiato)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è responsabile dell'evento lesivo dato dalla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche della stessa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non necessita di essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa.

Secondo la Corte di Cassazione “In definitiva, come le Sezioni Unite hanno di recente precisato (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". L'approdo, che viene qui ribadito, può dirsi compiuto con Cass. n. 11152/23: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 02 dicembre 2024, n. 30819

Responsabilità civile struttura sanitaria e risarcimento dei danni– chiamata in causa della compagnia assicurativa - ritardo nella liquidazione conseguenza su assicurazione

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta, e non di valore. L'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato dal pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale, solo se l'assicurato ha formulato tale richiesta in maniera tempestiva e non per la prima volta in appello.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “Sul punto, la Corte reggina con la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento di questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917 c.c., costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello (tra tante, Cass. Sez. 3, 15/06/2018 n. 15752, Cass. Sez. 3, 13/03/2009 n. 6155)”.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 22/10/024, n. 27343

Risarcimento del danno non patrimoniale, necessità che sussistano precise condizioni

La Cassazione conferma un orientamento consolidato sulla natura del danno patrimoniale e non patrimoniale legato al fermo amministrativo. La sentenza chiarisce due aspetti rilevanti del diritto civile:

Assenza di danno “in re ipsa”: Il danno patrimoniale non può essere ritenuto sussistente automaticamente a seguito di un evento come il fermo amministrativo. Questo richiede una prova concreta, non solo dell’impossibilità di usare il veicolo, ma anche dell'effettivo impatto economico subito. Tale rigore mira a evitare risarcimenti per situazioni in cui il pregiudizio economico non è effettivamente dimostrabile.

Danno non patrimoniale e soglia di tollerabilità: Per ottenere un risarcimento per danno non patrimoniale, il pregiudizio subito deve superare una soglia minima di gravità, e non essere solo fonte di “disagi” o “fastidi” nella quotidianità. Questo principio è in linea con una concezione del risarcimento per danno morale che si limita a lesioni significative, escludendo pregiudizi futili. La tutela civile viene così riservata a casi di lesione grave di diritti, che comportano reali conseguenze emotive e psicologiche per la persona.

Questa sentenza rafforza l'approccio della Cassazione volto a prevenire un uso “sanzionatorio” della responsabilità civile, che deve basarsi su pregiudizi dimostrabili e su lesioni concrete dei diritti.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 novembre 2024, n. 28507

Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni d’urgenza, indennità di occupazione legittima: debito di valuta - risarcimento del danno da mora, interessi

L'indennità di occupazione legittima rappresenta un debito di valuta; per ottenere il riconoscimento del maggior danno da mora ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. - che può ritenersi esistente in via presuntiva -, il creditore ha l'onere di allegare e dimostrare tale maggior danno, vale a dire che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è stato superiore al saggio degli interessi legali durante il periodo di mora (v. anche Cass.23971/2024; Cass. 32911/2021; Cass. 28651/2020; Cass. 20547/2019). In mancanza di tali allegazioni, la richiesta risarcitoria per maggior danno non può essere accolta.

La Cassazione ha: 1) sottolineato che l’indennità spetta solo per i terreni effettivamente utilizzati dall’occupante; 2) chiarito altresì come gli interessi, concepiti come compenso per il mancato godimento del bene, devono decorrere da ciascuna annualità maturata, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione, che segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto, restando irrilevante l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene; con ciò allineandosi con precedenti consolidati (v. Cass. 9329/2016; Cass. 9410/2006).


Responsabilità civileCorte d'Appello Roma, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2024, n. 6856

Risarcimento da sinistro stradale – prove cd atipiche (anche raccolte in sede penale) - inapplicabilità estensivamente dell’art. 2054 comma 2 c.c

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, atteso che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (nel caso di specie verbale dei vigili urbani intervenuti subito dopo il sinistro e le deposizioni rese da testi oculari ai vigilanti, confermate successivamente nel procedimento penale), ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione. Così come, sempre in tema in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, è inapplicabile estensivamente la previsione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di veicoli coinvolti nell’incidente, ma rimasti estranei alla collisione, nell’ipotesi in cui non è stato accertato in concreto, come nel caso in esame, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (su tale ultimo punto la Corte d’Appello afferma che: “di nessun pregio è la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto è pacifica l'inapplicabilità del concorso, nell'ipotesi in cui non ci sia stato scontro tra i veicoli.”).


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 18/10/2024, n. 27069

Responsabilità per infortunio durante una partita di calcio amatoriale

In tema di attività sportiva esercitata in ambito amatoriale, la Corte di Cassazione ha considerato gli effetti di mancata stipula di polizza assicurativa a copertura di rischio legato ad attività sportiva svolta da associati e soglia di responsabilità per Gestori della stessa attività.

Questa sentenza sottolinea che in ambito di attività amatoriale calcistica la stessa pur se implica attività agonistica non viene ricondotta ad attività sportiva di tipologia intrinsecamente pericolosa, quale il rafting o manifestazioni di autovetture fuoristrada, e sottolinea alcuni principi chiave di diritto civile:

Ripartizione dell’onere della prova in caso di responsabilità contrattuale: Il creditore danneggiato (giocatore associato) deve solo dimostrare l'inadempimento, non anche l’eventuale vantaggio che avrebbe tratto dall’adempimento, spostando l’onere della prova sull’Associazione per dimostrare la non rilevanza del mancato adempimento.

Accettazione del rischio negli sport amatoriali: Partecipare a sport implica una consapevole accettazione dei rischi standard; pertanto, la soglia di responsabilità dei gestori (Comune e Associazione) è ridotta.

Illuminazione e sicurezza: Il requisito di custodia sui beni pubblici è ridotto in attività non intrinsecamente pericolose e in mancanza di prove tangibili di un difetto (in questo caso l’illuminazione del campo).

Il caso potrebbe avere implicazioni importanti per l’organizzazione di eventi sportivi amatoriali, indicando che le associazioni devono garantire una copertura assicurativa adeguata se promessa, altrimenti rischiano di incorrere in responsabilità risarcitorie.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre, n.26185

Liquidazione del danno da perdita parentale - sistema tabulare modulare a punti

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie.


Risarcimento danniTribunale Milano, Sezione 10, 17 settembre 2024, n. 8068

Responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive

In tema di responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive, l'istruttore e l'associazione sportiva non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatti imputabili agli allievi se manca la prova di una condotta negligente, imprudente o contraria alle regole da parte dell'allievo.

L'attività di ginnastica dolce, anche con l'utilizzo di strumenti come palline da tennis, non può essere considerata di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non sussiste responsabilità ex art. 2043 c.c. se l'istruttore ha agito con la diligenza richiesta.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 28 giugno 2024, n. 17942

Caduta su pista da motocross e responsabilità delle parti

In caso di sinistro verificatosi su una pista da motocross, con riferimento all'onere di custodia gravante sul gestore del circuito e all'accertamento della sua connessa responsabilità, si dovrà valutare l’esistenza o meno di un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando invece relegato all'ordinaria casualità ogni altro evento rapportabile al pericolo "normale" o "tipico" connesso allo sport in questione.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. un., 26 giugno 2024, n. 17634

Responsabilità sanitaria, rivalsa dell'azienda ospedaliera sul medico e riparto di giurisdizione

Qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.