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Art. 2050 c.c. – responsabilità civile dell’esercente di attività qualificata come pericolosa – dovere di informazione specifica dei rischi legati al consumo di prodotto
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 23 maggio 2025, n. 13844
L'esercente un'attività qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, inclusive di un'efficace informazione specifica sui rischi legati al consumo del prodotto, per andare esente da responsabilità. La mancata specifica informazione sui rischi per la salute connessi al fumo delle sigarette implica la responsabilità dell'esercente per i danni al consumatore.