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Responsabilità civile – danni causati dalla fauna selvatica – onere della prova

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 14.01.2025) del 21 marzo 2025, n. 7580

In caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diverso regime dell'onere della prova prevede una presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri il caso fortuito.

La Corte di Cassazione espone, infatti, come “La giurisprudenza di questa Corte ha, da alcuni anni a questa parte, ritenuto di inquadrare la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica nell'ambito dell'art. 2052 c.c. superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.” e come “Riepilogativa delle più attuali posizioni della giurisprudenza di legittimità è la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui "In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso". Si veda altresì Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui " in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità".