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Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni d’urgenza, indennità di occupazione legittima: debito di valuta - risarcimento del danno da mora, interessi
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 novembre 2024, n. 28507
L'indennità di occupazione legittima rappresenta un debito di valuta; per ottenere il riconoscimento del maggior danno da mora ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. - che può ritenersi esistente in via presuntiva -, il creditore ha l'onere di allegare e dimostrare tale maggior danno, vale a dire che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è stato superiore al saggio degli interessi legali durante il periodo di mora (v. anche Cass.23971/2024; Cass. 32911/2021; Cass. 28651/2020; Cass. 20547/2019). In mancanza di tali allegazioni, la richiesta risarcitoria per maggior danno non può essere accolta.
La Cassazione ha: 1) sottolineato che l’indennità spetta solo per i terreni effettivamente utilizzati dall’occupante; 2) chiarito altresì come gli interessi, concepiti come compenso per il mancato godimento del bene, devono decorrere da ciascuna annualità maturata, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione, che segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto, restando irrilevante l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene; con ciò allineandosi con precedenti consolidati (v. Cass. 9329/2016; Cass. 9410/2006).