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Responsabilità civile struttura sanitaria e risarcimento dei danni– chiamata in causa della compagnia assicurativa - ritardo nella liquidazione conseguenza su assicurazione

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 02 dicembre 2024, n. 30819

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta, e non di valore. L'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato dal pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale, solo se l'assicurato ha formulato tale richiesta in maniera tempestiva e non per la prima volta in appello.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “Sul punto, la Corte reggina con la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento di questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917 c.c., costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello (tra tante, Cass. Sez. 3, 15/06/2018 n. 15752, Cass. Sez. 3, 13/03/2009 n. 6155)”.