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Accollo – qualificazione convenzione di accollo

Corte d’Appello di Napoli, Sezione IX, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 4110

La Corte d’Appello precisa che, quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il Giudice deve applicare i criteri dell’ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo alla adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.

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