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Contratto di trasporto di cose – legittimazione attiva per risarcimento danni verso il vettore
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 marzo 2026, n. 5052
Nel contratto di trasporto di cose, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verso il vettore compete al destinatario dal momento in cui richiede la riconsegna delle merci arrivate a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare. Tuttavia, in mancanza di tale richiesta, la legittimazione resta al mittente, specie se il danno si manifesta nella sua sfera patrimoniale.