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Interpretazione del contratto con commercialista – Parametri di tariffa professionale – Censurabilità in cassazione
Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 8 luglio 2026, n. 22908
L'interpretazione del contratto e la sussunzione del rapporto nei parametri di tariffa professionale costituiscono accertamenti di merito, censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendo la parte dolersi dell'adozione, da parte del giudice di merito, di una tra le interpretazioni plausibili delle clausole contrattuali.
In tema di vizio di motivazione, dopo le pronunce delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che incide sul “minimo costituzionale” (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile), restando escluso il sindacato sulla mera insufficienza.